Art. 7.
                          Criteri generali
    1. I comuni provvedono alla classificazione in zone acustiche del
proprio territorio sulla base:
      a) delle    destinazioni   d'uso   previste   dagli   strumenti
urbanistici  generali,  anche  se  solo  adottati  e dell'effettiva e
prevalente   fruizione   del   territorio  nonche'  della  situazione
topografica    esistente,    in    modo   che   siano   limitate   le
microsuddivisioni del territorio stesso, attraverso la riunificazione
di quelle zone che siano acusticamente omogenee;
      b) degli   indicatori   di  valutazione  rappresentativi  delle
attivita' antropiche, ricavati dai dati ISTAT.
    2.  Il  territorio  comunale e' suddiviso in classi acustiche, in
ordine  decrescente di tutela, secondo quanto stabilito nell'allegato
A,  sulla  base  delle  indicazioni del decreto previsto dall'Art. 3,
comma 1, lettera a) della legge n. 447/1995.
    3.  I comuni, nel provvedere alla classificazione di cui al comma
1,   indicano   le  aree  da  destinarsi  a  spettacolo  a  carattere
temporaneo,  ovvero  mobile,  ovvero  all'aperto,  tenendo  conto dei
rapporti con l'abitato e con l'ambiente.
    4.  Qualora  il  territorio comunale presenti aree di particolare
interesse  paesaggistico-ambientale e turistico, al fine di garantire
condizioni  di quiete, il comune puo' fissare per tali aree valori di
qualita'  inferiori  di  almeno 3 dB rispetto a quelli assegnati alla
zona  nella quale ricadono, in conformita' ai criteri di cui all'Art.
2,  comma  1,  lettera  g),  fatto salvo quanto previsto dall'Art. 4,
comma  1,  lettera  f),  della  legge  n. 447/1995, in riferimento ai
servizi pubblici essenziali.
    5.  Ai  sensi  dell'Art.  4,  comma 1, lettera a), della legge n.
447/1995,  e' vietato l'accostamento di zone acustiche caratterizzate
da  una differenza dei valori limite previsti dalla normativa vigente
superiori  a  5  dB,  anche allorquando le zone appartengano a comuni
confinanti.
    6.  Per  le  aree  a  forte  fluttuazione turistica stagionale e'
possibile  l'adozione  di  due  zonizzazioni  acustiche  di  cui  una
corrispondente  ai  periodi  di massima affluenza turistica e l'altra
relativa ai periodi rimanenti.
    7.  La classificazione in zone acustiche deve essere riportata su
cartografia  in  scala  non  inferiore  a  1:10.000  e  per  le  aree
urbanizzate  in  scala  da  1:5.000  a  1:2.000  nonche'  seguendo le
indicazioni grafico-cromatiche di cui all'allegato B.