Art. 7.
Modificazioni  ed  integrazioni  dell'Art.  11  della legge regionale
       18 novembre 1998, n. 37 "Piano regionale dei trasporti"
    1.  All'Art.  11, comma 2 della legge regionale 18 novembre 1998,
n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
        "e)   stabilisce   gli  indirizzi  per  l'elaborazione  e  il
coordinamento  dei  piani  di  bacino  di  cui all'Art. 12, dei piani
urbani  della  mobilita' di cui all'Art. 13 e dei programmi triennali
di cui all'Art. 15;";
      b) dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
        "e-bis)  stabilisce i criteri per rindividuazione dei servizi
minimi di cui all'Art. 16 del decreto legislativo 422/1997";
      c) alla  lettera  n),  le parole: "individuale" sono sostituite
dalle  seguenti:  "definisce  i  criteri  per  l'individuazione  e la
programmazione delle";
      d) dopo la lettera o), e' aggiunta la seguente:
        "o-bis)  individua  le misure per favorire, all'interno degli
enti  locali, la crescita professionale e lo sviluppo degli strumenti
gestionali,   relativamente   al   processo   di   programmazione   e
regolamentazione   dei   servizi,  ed  il  progressivo  miglioramento
dell'efficacia dello stesso sui risultati della gestione".
    2.  All'Art. 11 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, il
comma 4 e' sostituito dal seguente:
      "4.  Il  piano  regionale  ha validita' decennale e puo' essere
aggiornato periodicamente".