Art. 7. Modificazioni ed integrazioni dell'Art. 11 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Piano regionale dei trasporti" 1. All'Art. 11, comma 2 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) stabilisce gli indirizzi per l'elaborazione e il coordinamento dei piani di bacino di cui all'Art. 12, dei piani urbani della mobilita' di cui all'Art. 13 e dei programmi triennali di cui all'Art. 15;"; b) dopo la lettera e) e' inserita la seguente: "e-bis) stabilisce i criteri per rindividuazione dei servizi minimi di cui all'Art. 16 del decreto legislativo 422/1997"; c) alla lettera n), le parole: "individuale" sono sostituite dalle seguenti: "definisce i criteri per l'individuazione e la programmazione delle"; d) dopo la lettera o), e' aggiunta la seguente: "o-bis) individua le misure per favorire, all'interno degli enti locali, la crescita professionale e lo sviluppo degli strumenti gestionali, relativamente al processo di programmazione e regolamentazione dei servizi, ed il progressivo miglioramento dell'efficacia dello stesso sui risultati della gestione". 2. All'Art. 11 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Il piano regionale ha validita' decennale e puo' essere aggiornato periodicamente".