Art. 7.
                         Disposizioni finali
    1. L'avvio dell'attivita' dell'organismo pagatore e' condizionato
alla   comunicazione,   da   parte  dell'organismo  di  coordinamento
nazionale,   alla   Commissione   dell'Unione  europea  dell'avvenuto
riconoscimento  con  apposito  decreto  del  Ministro delle politiche
agricole  e  forestali, ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali del 12 ottobre 2000 (criteri per
la  determinazione  del  numero  e  delle modalita' di riconoscimento
degli organismi pagatori), e successive modifiche ed integrazioni.