Art. 7. Disposizioni finali 1. L'avvio dell'attivita' dell'organismo pagatore e' condizionato alla comunicazione, da parte dell'organismo di coordinamento nazionale, alla Commissione dell'Unione europea dell'avvenuto riconoscimento con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 12 ottobre 2000 (criteri per la determinazione del numero e delle modalita' di riconoscimento degli organismi pagatori), e successive modifiche ed integrazioni.