Art. 7.
                  Addestramento dei cani da caccia
    1.  L'addestramento  e  l'allenamento  dei  cani  da  caccia sono
consentiti  dal  15 agosto  al  giovedi' precedente la terza domenica
di settembre, dalle ore 7 alle ore 20 escluse le giornate di martedi'
e  venerdi'  di ciascuna settimana, con l'uso di non piu' di due cani
per conduttore.
    2. Le province possono, mediante i rispettivi calendari venatori,
modificare  i  termini  sopra  indicati,  per  motivazioni  legate  a
specifiche esigenze territoriali.
    3.  L'addestramento  e  l'allenamento  dei  cani  da  caccia sono
consentiti nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione
di  quelli  ove  esistono  terreni  in  attualita'  di coltivazione e
colture specializzate di cui all'Art. 8.
    4.  L'addestramento  e l'allenamento dei cani non sono consentiti
dopo la pioggia e quando il terreno e' ancora bagnato.
    5.  Nel  periodo  intercorrente  tra  il  1  settembre e la terza
domenica   di settembre,   qualora   le   province  abbiano  previsto
l'anticipazione    dell'esercizio    venatorio,   l'addestramento   e
l'allenamento  di  cani  da  caccia  e'  vietato  negli orari o nelle
giornate in cui l'esercizio venatorio e' consentito.
    6.  Dal  lunedi'  successivo  alla terza domenica di settembre al
31 gennaio  e'  vietato  l'addestramento  o  comunque l'uso del cane,
nelle  giornate  in cui il conduttore non e' in esercizio venatorio e
nelle giornate di martedi' e venerdi' di ciascuna settimana.