Art. 7. Addestramento dei cani da caccia 1. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti dal 15 agosto al giovedi' precedente la terza domenica di settembre, dalle ore 7 alle ore 20 escluse le giornate di martedi' e venerdi' di ciascuna settimana, con l'uso di non piu' di due cani per conduttore. 2. Le province possono, mediante i rispettivi calendari venatori, modificare i termini sopra indicati, per motivazioni legate a specifiche esigenze territoriali. 3. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono terreni in attualita' di coltivazione e colture specializzate di cui all'Art. 8. 4. L'addestramento e l'allenamento dei cani non sono consentiti dopo la pioggia e quando il terreno e' ancora bagnato. 5. Nel periodo intercorrente tra il 1 settembre e la terza domenica di settembre, qualora le province abbiano previsto l'anticipazione dell'esercizio venatorio, l'addestramento e l'allenamento di cani da caccia e' vietato negli orari o nelle giornate in cui l'esercizio venatorio e' consentito. 6. Dal lunedi' successivo alla terza domenica di settembre al 31 gennaio e' vietato l'addestramento o comunque l'uso del cane, nelle giornate in cui il conduttore non e' in esercizio venatorio e nelle giornate di martedi' e venerdi' di ciascuna settimana.