Art. 7.
               Esame finale e rilascio dell'attestato
    1.  Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova
teorica  e  ad  una prova pratica da parte di un'apposita commissione
d'esame costituita dalla giunta regionale.
    2.  La frequenza ai corsi e' obbligatoria e non sono ammessi alle
prove  di  valutazione  finale  coloro  che  hanno  superato il tetto
massimo   di   assenze   indicato   nel  provvedimento  regionale  di
attivazione del corso.
    3.  ll  provvedimento regionale di attivazione del corso fissa il
numero dei partecipanti.
    4.  All'allievo  che  supera la prova e' rilasciato dalla Regione
attestato  di  qualifica  valido,  ai  sensi della normativa vigente,
nelle  strutture,  attivita'  e  servizi  sanitari,  socio-sanitari e
socio-assistenziali.