Art. 7. Esame finale e rilascio dell'attestato 1. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica da parte di un'apposita commissione d'esame costituita dalla giunta regionale. 2. La frequenza ai corsi e' obbligatoria e non sono ammessi alle prove di valutazione finale coloro che hanno superato il tetto massimo di assenze indicato nel provvedimento regionale di attivazione del corso. 3. ll provvedimento regionale di attivazione del corso fissa il numero dei partecipanti. 4. All'allievo che supera la prova e' rilasciato dalla Regione attestato di qualifica valido, ai sensi della normativa vigente, nelle strutture, attivita' e servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali.