Art. 7.
                  Autorizzazione alla realizzazione
    1.     L'autorizzazione     alla     costruzione,    ampliamento,
trasformazione,   trasferimento   in   altra   sede  delle  strutture
pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonche'
delle  strutture  private,  che  erogano  prestazioni  di  assistenza
residenziale  extraospedaliera,  a  ciclo  continuativo e/o diurno di
carattere  estensivo o intensivo, ivi, compresi i centri residenziali
per tossicodipendenti e malati di AIDS, e' rilasciata:
      a) dalla  Regione,  in  conformita'  all'art.  77  della  legge
regionale  27 giugno  1985, n. 61 e successive modificazioni, qualora
si  tratti  di  strutture  della  Regione,  di enti o aziende da essa
dipendenti, oppure dalla stessa finanziate, anche parzialmente;
      b) dal  comune  in  cui  avra' sede la struttura, nei rimanenti
casi.
    2.  Il  rilascio  delle autorizzazioni di cui al comma 1, avviene
previa  positiva  valutazione  della  rispondenza alla programmazione
socio-sanitaria  regionale  e  attuativa  locale, definita in base al
fabbisogno   complessivo   ed  alla  localizzazione  e  distribuzione
territoriale  delle  strutture presenti in ambito regionale, anche al
fine di meglio garantire l'accessibilita' ai servizi e valorizzare le
aree  di insediamento prioritario di nuove strutture. Nei casi di cui
al   comma   1,   lettera  b),  la  rispondenza  alla  programmazione
socio-sanitaria  e'  attestata  nel  parere obbligatorio e vincolante
rilasciato dal dirigente della struttura regionale competente.