Art. 7. Sportello del consumatore e dell'utente 1. La giunta regionale favorisce la creazione dello sportello del consumatore e dell'utente. 2. Lo sportello del consumatore e dell'utente ha lo scopo di fornire, a livello regionale, informazioni, documentazione e consulenza su problemi specifici e su problematiche generali, attinenti la tutela dei consumatori e degli utenti. 3. Lo sportello e' gestito dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 4. 4, La giunta regionale concede contributi, nei limiti dello stanziamento del bilancio, anche per le spese correnti e di gestione dello sportello del consumatore e dell'utente. 5, La giunta regionale, sentito il parere del comitato dei consumatori e degli utenti, concede, entro il 31 dicembre, un contributo annuo, nella misura massima del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile. 6. I criteri di erogazione dei contributi, di cui ai commi 4 e 5 sono stabiliti con provvedimento di giunta regionale, ai sensi della legge n. 241/1990, art. 12.