Art. 7.
               Sportello del consumatore e dell'utente
    1. La giunta regionale favorisce la creazione dello sportello del
consumatore e dell'utente.
    2.  Lo  sportello  del  consumatore  e dell'utente ha lo scopo di
fornire,   a   livello   regionale,  informazioni,  documentazione  e
consulenza   su  problemi  specifici  e  su  problematiche  generali,
attinenti la tutela dei consumatori e degli utenti.
    3.  Lo  sportello e' gestito dalle associazioni dei consumatori e
degli utenti, iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 4.
    4,  La  giunta  regionale  concede  contributi,  nei limiti dello
stanziamento  del bilancio, anche per le spese correnti e di gestione
dello sportello del consumatore e dell'utente.
    5,  La  giunta  regionale,  sentito  il  parere  del comitato dei
consumatori  e  degli  utenti,  concede,  entro  il  31 dicembre,  un
contributo  annuo,  nella misura massima del settanta per cento della
spesa ritenuta ammissibile.
    6.  I criteri di erogazione dei contributi, di cui ai commi 4 e 5
sono  stabiliti con provvedimento di giunta regionale, ai sensi della
legge n. 241/1990, art. 12.