Art. 7.
                     Piano di gestione forestale
    1.  La  finalita'  del  Piano  di  gestione  forestale  (PGF)  e'
garantire  la  concretizzazione  degli  indirizzi stabiliti a livello
sovraordinato  e l'applicazione dei principi e criteri della gestione
forestale sostenibile.
    2.  Il  PGF,  redatto  da  tecnico  abilitato all'esercizio della
professione, deve essere conforme a quanto indicato nell'allegato E.
    3.  Il  PGF  ha  validita'  decennale  e  deve essere autorizzato
dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi
previsti all'Art. 52.
    4.  Le  prescrizioni  contenute  nel  PGF  autorizzato integrano,
modificano  ed  eventualmente  sostituiscono  le  norme  del presente
regolamento e devono essere applicate integralmente.
    5.  Per  la  realizzazione  degli interventi previsti dal PGF, di
superficie   accorpata   superiore   a  cinque  ettari,  deve  essere
effettuata   la  contrassegnatura  del  bosco  secondo  le  modalita'
previste dall'Art. 5, commi 2, 3 e 4.
    6.  E'  consentito  in  qualsiasi  momento presentare progetti di
variante   al   PGF   operante  che,  redatti  da  tecnico  abilitato
all'esercizio  della  professione,  dovranno essere comunque conformi
alle  finalita'  del  PGF; i progetti di variante vengono autorizzati
secondo le modalita' di cui al comma 3.
    7.  Tutti  gli  interventi  realizzati,  qualsiasi  sia  la  loro
destinazione,  devono  essere  annotati  a  cura  dei proprietari nel
registro degli interventi appositamente inserito nel PGF.
    8. Per gli interventi effettuati in difformita' a quanto previsto
dal  PGF  autorizzato si applicano le sanzioni previste dall'art. 48,
comma  12,  della  legge  regionale  n.  28/2001, oltre alle sanzioni
previste  dal  presente  regolamento  in  relazione alla tipologia di
interventi  effettuati  in difformita' alle prescrizioni dello stesso
PGF.
    9.  Per  i mancati adempimenti previsti al comma 5, gli organi di
vigilanza  intimano  la  sospensione  dei  lavori  fino  ad  avvenuta
contrassegnatura del bosco.
    10.  Nel  caso  che a seguito di intimazione alla sospensione dei
lavori  gli  stessi  non  vengano  sospesi  si  applicano le sanzioni
amministrative di cui all'Art. 48, comma 11, della legge regionale n.
28/2001.
    11.  Per  la  mancata  registrazione  degli  interventi di cui al
comma 7,  si  applicano  le sanzioni previste dall'Art. 48, comma 12.
della legge regionale n. 28/2001.