Art. 7. Piano di gestione forestale 1. La finalita' del Piano di gestione forestale (PGF) e' garantire la concretizzazione degli indirizzi stabiliti a livello sovraordinato e l'applicazione dei principi e criteri della gestione forestale sostenibile. 2. Il PGF, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione, deve essere conforme a quanto indicato nell'allegato E. 3. Il PGF ha validita' decennale e deve essere autorizzato dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 52. 4. Le prescrizioni contenute nel PGF autorizzato integrano, modificano ed eventualmente sostituiscono le norme del presente regolamento e devono essere applicate integralmente. 5. Per la realizzazione degli interventi previsti dal PGF, di superficie accorpata superiore a cinque ettari, deve essere effettuata la contrassegnatura del bosco secondo le modalita' previste dall'Art. 5, commi 2, 3 e 4. 6. E' consentito in qualsiasi momento presentare progetti di variante al PGF operante che, redatti da tecnico abilitato all'esercizio della professione, dovranno essere comunque conformi alle finalita' del PGF; i progetti di variante vengono autorizzati secondo le modalita' di cui al comma 3. 7. Tutti gli interventi realizzati, qualsiasi sia la loro destinazione, devono essere annotati a cura dei proprietari nel registro degli interventi appositamente inserito nel PGF. 8. Per gli interventi effettuati in difformita' a quanto previsto dal PGF autorizzato si applicano le sanzioni previste dall'art. 48, comma 12, della legge regionale n. 28/2001, oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento in relazione alla tipologia di interventi effettuati in difformita' alle prescrizioni dello stesso PGF. 9. Per i mancati adempimenti previsti al comma 5, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta contrassegnatura del bosco. 10. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all'Art. 48, comma 11, della legge regionale n. 28/2001. 11. Per la mancata registrazione degli interventi di cui al comma 7, si applicano le sanzioni previste dall'Art. 48, comma 12. della legge regionale n. 28/2001.