Art. 7.
      Interventi di emergenza e di solidarieta' internazionale
    1. La Regione, pur riconoscendo l'unitarieta' degli interventi di
cooperazione  internazionale  e  promuovendo  la programmazione ed il
coordinamento degli stessi, destina una parte delle risorse regionali
agli  interventi di emergenza e solidarieta' internazionale di cui al
comma 2.
    2. La Regione, nel rispetto degli indirizzi nazionali di politica
estera,   promuove,  attua  e  sostiene  iniziative  di  solidarieta'
internazionale destinate a fronteggiare eventi eccezionali causati da
conflitti   armati,   calamita',   siccita',   carestie   e   carenze
igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni,
fornendo   anche   direttamente   beni   ed  attrezzature,  personale
specializzato  sia  volontario  che  messo a disposizione da soggetti
pubblici e privati.
    3.  La  Regione,  nel  caso di eventi di particolare gravita' che
richiedano interventi immediati di assistenza medica e sanitaria alle
popolazioni,  puo' erogare finanziamenti in favore di associazioni di
comprovata esperienza che provvedono direttamente a tali interventi.
    4.   La   giunta   regionale  determina,  in  base  alle  risorse
individuate  dal  piano  annuale  di cui all'Art. 10, le modalita' di
attuazione  degli  interventi di cui al comma 2, nonche' le modalita'
di erogazione dei finanziamenti di cui al comma 3.