Art. 7. Attribuzione del logo 1. I locali storici iscritti nell'elenco di cui all'Art. 2 si avvalgono di un logo, predisposto sulla base di un modello predefinito dalla giunta regionale, da collocare all'esterno dell'esercizio e da utilizzare nella pubblicistica, recante la dicitura «Locale Storico Veneto». 2. L'utilizzo del logo e' subordinato al mantenimento dell'iscrizione all'elenco regionale di cui all'Art. 2. 3. L'utilizzo del logo da parte di soggetto non iscritto all'elenco ovvero l'utilizzo di un logo non conforme al modello definito dalla giunta regionale e' soggetto ad una sanzione amninistrativa da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 2.000,00. 4. All'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3 provvedono, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 «Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.», i comuni nel cui territorio e' ubicato il locale storico cui si riferisce la violazione.