Art. 7. Ponti radio su strutture esistenti e microcelle 1. L'installazione di ponti radio su strutture esistenti e l'installazione di microcelle sono soggette a denuna di inizio attivita'. 2. Il gestore presenta al comune la denuncia di inizio attivita', corredata delle caratteristiche tecniche dell'impianto e della certificazione del gestore attestante la conformita' dell'impianto ai limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, e successive modifiche, e ne da' contestuale comunicazione all'ARPA e all'ASS. 3. Le installazioni devono essere ultimate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla data della denuncia di inizio attivita'. 4. Il gestore da' comunicazione preventiva alla Regione, al comune, all'ARPA e all'ASS della data di attivazione, per gli adempimenti di competenza. 5. Gli oneri relativi alle eventuali verifiche sono a carico del gestore di rete.