Art. 7.
           Ponti radio su strutture esistenti e microcelle
    1.  L'installazione  di  ponti  radio  su  strutture  esistenti e
l'installazione  di  microcelle  sono  soggette  a  denuna  di inizio
attivita'.
    2. Il gestore presenta al comune la denuncia di inizio attivita',
corredata   delle  caratteristiche  tecniche  dell'impianto  e  della
certificazione del gestore attestante la conformita' dell'impianto ai
limiti  di  cui  al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
8 luglio   2003,   e  successive  modifiche,  e  ne  da'  contestuale
comunicazione all'ARPA e all'ASS.
    3.  Le installazioni devono essere ultimate, a pena di decadenza,
nel  termine  perentorio  di dodici mesi dalla data della denuncia di
inizio attivita'.
    4.  Il  gestore  da'  comunicazione  preventiva  alla Regione, al
comune,  all'ARPA  e  all'ASS  della  data  di  attivazione,  per gli
adempimenti di competenza.
    5.  Gli oneri relativi alle eventuali verifiche sono a carico del
gestore di rete.