Art. 7.
    1.  Almeno  quindici  giorni  liberi  prima di quello fissato per
l'apertura delle offerte, l'Amministrazione regionale spedisce, ad un
minimo  di  cinque imprese iscritte all'albo, raccomandata contenente
avviso  di  informazione in ordine ai lavori da aggiudicare. L'avviso
va  altresi'  reso  pubblico  mediante  pubblicazione  nella Gazzetta
ufficiale  della  Regione Sicilia. Resta impregiudicato il diritto di
proporre offerte da parte di tutte le imprese iscritte all'albo.
    2.  Non  e'  consentito  l'invito  per  un  secondo lavoro ad una
impresa  quando altre imprese iscritte all'albo non ne abbiano ancora
ricevuto uno nell'anno.
    3.  Non  e'  consentito invitare o aggiudicare cottimi-appalto ad
imprese  nei  cui  confronti,  benche'  non  sospese, sia in corso un
procedimento di cancellazione.
    4. Qualora non risultino iscritte all'albo almeno cinque imprese,
l'Amministrazione   regionale  puo'  invitare  imprese  non  iscritte
all'albo,   purche'   in   possesso   dei   requisiti  richiesti  per
l'affidamento dei lavori.