Art. 7. 1. Almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, l'Amministrazione regionale spedisce, ad un minimo di cinque imprese iscritte all'albo, raccomandata contenente avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare. L'avviso va altresi' reso pubblico mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia. Resta impregiudicato il diritto di proporre offerte da parte di tutte le imprese iscritte all'albo. 2. Non e' consentito l'invito per un secondo lavoro ad una impresa quando altre imprese iscritte all'albo non ne abbiano ancora ricevuto uno nell'anno. 3. Non e' consentito invitare o aggiudicare cottimi-appalto ad imprese nei cui confronti, benche' non sospese, sia in corso un procedimento di cancellazione. 4. Qualora non risultino iscritte all'albo almeno cinque imprese, l'Amministrazione regionale puo' invitare imprese non iscritte all'albo, purche' in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dei lavori.