Art. 7.
                    Oblazione e oneri concessori
    1.   Per  la  concessione  del  titolo  abilitativo  edilizia  in
sanatoria:
      a) gli importi dell'oblazione stabiliti dall'Art. 32, comma 33,
del  decreto-legge n. 269/2003 e successive modifiche, sono aumentati
del  10  per  cento,  secondo  quanto  indicato  dall'allegato A alla
presente  legge,  fatta  eccezione  per  le opere abusive relative ai
centri  che  perseguono,  senza  scopo di lucro, finalita' sociali di
assistenza e cura a persone disagiate;
      b) gli  importi  degli oneri di concessione, calcolati ai sensi
della normativa vigente, sono aumentati, fatta eccezione per le opere
abusive  relative  alla  prima  casa  di  abitazione  nel  comune  di
residenza e al centri che perseguono, senza scopo di lucro, finalita'
sociali di assistenza e cura a persone disagiate:
        1)  del  100  per  cento  in  relazione a nuove costruzioni e
ampliamenti;
        2)  del  50  per  cento  in  relazione  a  ristrutturazioni e
modifiche  della  destinazione d'uso e ad opere realizzate in assenza
del  o  in  difformita'  dal titolo edilizio abilitativo, ma conformi
agli strumenti urbanistici.
    2.  L'oblazione  e gli oneri concessori sono versati in tre rate,
la  prima  delle quali e' corrisposta, entro la data di presentazione
della  domanda  di  cui  all'Art. 4, a titolo di anticipazione, nella
misura  del  30  per  cento,  calcolata  in  base  a quanto indicato,
rispettivamente,  nell'allegato  A  e  nell'allegato  B alla presente
legge  e  ferme  restando  le misure minime previste dall'Art. 32 del
decreto-legge  n.  269/2003  e  successive  modifiche  e dai relativi
allegati.  Le rimanenti rate sono versate per importi uguali entro le
seguenti scadenze:
      a) per l'oblazione:
        1) seconda rata entro il 20 dicembre 2004;
        2) terza rata entro il 30 dicembre 2004;
      b) per gli oneri concessori:
        1) seconda rata entro il 30 giugno 2005;
        2) terza rata entro il 30 dicembre 2005.
    3. Senza pregiudizio di quanto di pertinenza dello Stato ai sensi
dell'Art. 32 del decreto-legge n. 269/2003 e successive modifiche:
      a) l'eccedenza  degli  importi  dell'oblazione  determinata  ai
sensi del comma 1, lettera a), e' versata direttamente alla Regione;
      b) gli  importi degli oneri concessori nella misura determinata
ai  sensi del comma 1, lettera b), sono versati interamente ai comuni
competenti.