Art. 7. Oblazione e oneri concessori 1. Per la concessione del titolo abilitativo edilizia in sanatoria: a) gli importi dell'oblazione stabiliti dall'Art. 32, comma 33, del decreto-legge n. 269/2003 e successive modifiche, sono aumentati del 10 per cento, secondo quanto indicato dall'allegato A alla presente legge, fatta eccezione per le opere abusive relative ai centri che perseguono, senza scopo di lucro, finalita' sociali di assistenza e cura a persone disagiate; b) gli importi degli oneri di concessione, calcolati ai sensi della normativa vigente, sono aumentati, fatta eccezione per le opere abusive relative alla prima casa di abitazione nel comune di residenza e al centri che perseguono, senza scopo di lucro, finalita' sociali di assistenza e cura a persone disagiate: 1) del 100 per cento in relazione a nuove costruzioni e ampliamenti; 2) del 50 per cento in relazione a ristrutturazioni e modifiche della destinazione d'uso e ad opere realizzate in assenza del o in difformita' dal titolo edilizio abilitativo, ma conformi agli strumenti urbanistici. 2. L'oblazione e gli oneri concessori sono versati in tre rate, la prima delle quali e' corrisposta, entro la data di presentazione della domanda di cui all'Art. 4, a titolo di anticipazione, nella misura del 30 per cento, calcolata in base a quanto indicato, rispettivamente, nell'allegato A e nell'allegato B alla presente legge e ferme restando le misure minime previste dall'Art. 32 del decreto-legge n. 269/2003 e successive modifiche e dai relativi allegati. Le rimanenti rate sono versate per importi uguali entro le seguenti scadenze: a) per l'oblazione: 1) seconda rata entro il 20 dicembre 2004; 2) terza rata entro il 30 dicembre 2004; b) per gli oneri concessori: 1) seconda rata entro il 30 giugno 2005; 2) terza rata entro il 30 dicembre 2005. 3. Senza pregiudizio di quanto di pertinenza dello Stato ai sensi dell'Art. 32 del decreto-legge n. 269/2003 e successive modifiche: a) l'eccedenza degli importi dell'oblazione determinata ai sensi del comma 1, lettera a), e' versata direttamente alla Regione; b) gli importi degli oneri concessori nella misura determinata ai sensi del comma 1, lettera b), sono versati interamente ai comuni competenti.