Art. 7.
                         V a r i a z i o n i
    1.   Le  variazioni  nello  svolgimento  dell'attivita'  che  non
comportino  modifiche  del nullaosta o delle prescrizioni tecniche in
esso  contenute  sono soggette a preventiva comunicazione all'azienda
USL.  Il titolare del nullaosta puo' adottare tali variazioni qualora
entro  sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'azienda
U.S.L.  non  abbia  comunicato  al  titolare l'avvio del procedimento
diretto  alla  modifica  del  nullaosta.  In tale ultimo caso e nelle
ipotesi  di  cui  al  comma 2,  il termine di novanta giorni previsto
dall'Art.  3,  comma 1,  decorre dalla data di avvio del procedimento
stesso.
    2. Il nullaosta e' modificato direttamente dall'azienda U.S.L.:
      a) ove  ritenuto  necessario, a seguito della relazione tecnica
di cui all'Art. 6;
      b) su  richiesta  degli organi cui e' affidata la vigilanza per
la  tutela dei lavoratori e della popolazione dai rischi derivanti da
radiazioni ai sensi degli articoli 59 e 97 del decreto legislativo n.
230/1995 e successive modifiche.