Art. 7. V a r i a z i o n i 1. Le variazioni nello svolgimento dell'attivita' che non comportino modifiche del nullaosta o delle prescrizioni tecniche in esso contenute sono soggette a preventiva comunicazione all'azienda USL. Il titolare del nullaosta puo' adottare tali variazioni qualora entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'azienda U.S.L. non abbia comunicato al titolare l'avvio del procedimento diretto alla modifica del nullaosta. In tale ultimo caso e nelle ipotesi di cui al comma 2, il termine di novanta giorni previsto dall'Art. 3, comma 1, decorre dalla data di avvio del procedimento stesso. 2. Il nullaosta e' modificato direttamente dall'azienda U.S.L.: a) ove ritenuto necessario, a seguito della relazione tecnica di cui all'Art. 6; b) su richiesta degli organi cui e' affidata la vigilanza per la tutela dei lavoratori e della popolazione dai rischi derivanti da radiazioni ai sensi degli articoli 59 e 97 del decreto legislativo n. 230/1995 e successive modifiche.