Art. 7.
                      Gestione degli interventi
    1.  La  gestione  degli  interventi e' affidata alle universita',
alle  istituzioni  dell'AFAM  e  alle  scuole superiori per mediatori
linguistici,   aventi   sede  legale  in  Lombardia,  e  puo'  essere
realizzata   direttamente   o   attraverso  consorzi  pubblici  anche
interuniversitari  o  soggetti pubblici istituiti per la gestione del
diritto allo studio universitario, garantendo la partecipazione delle
rappresentanze studentesche.
    2. Le universita', le istituzioni dell'AFAM e le scuole superiori
per  mediatori  linguistici  attuano gli interventi, assicurandone la
continuita' nel rispetto della programmazione regionale, valorizzando
il  ruolo,  l'autonoma  iniziativa,  nonche'  la  libera scelta degli
studenti.   Favoriscono   altresi'   l'accesso,  la  frequenza  e  la
regolarita'   degli   studi,   il  corretto  inserimento  nella  vita
universitaria  e  nell'attivita' lavorativa anche al fine di limitare
il fenomeno dell'abbandono degli studi universitari.
    3. Le universita', le istituzioni dell'AFAM e le scuole superiori
per mediatori linguistici:
      a) rilevano il fabbisogno di servizi;
      b) emanano i bandi per i servizi a concorso;
      c) verificano   il  possesso  e  la  permanenza  dei  requisiti
richiesti per l'accesso ai servizi a concorso;
      d) erogano le prestazioni finanziane;
      e) presentano   alla   giunta  regionale  un  rapporto  annuale
sull'attuazione dei servizi regionali per il diritto allo studio;
      f) conferiscono   al   sistema  informativo  regionale  i  dati
relativi agli interventi gestiti.