Art. 7.
                       Attribuzioni regionali

    1. La Regione esercita le funzioni di programmazione generale, di
indirizzo,  coordinamento e sperimentazione nelle materie di cui alla
presente legge promuovendo tutte le opportune forme di collaborazione
tra  gli  enti e gli organi che concorrono alla programmazione e alla
attuazione degli interventi.
    2.  Il  consiglio regionale, su proposta della giunta, sentita la
conferenza regione-autonomie locali, approva gli indirizzi triennali,
determinando complessivamente le risorse regionali che si sommano con
quelle dello Stato e degli enti locali, raccordandone le modalita' di
impiego.
    3.   La  Regione  assicura  la  realizzazione  di  interventi  di
rilevanza  regionale,  direttamente  o  mediante l'attribuzione delle
necessarie  risorse  agli enti locali che sono sede dell'intervento e
che accettano di gestirlo in particolare, la Regione:
      a) promuove   studi   e   ricerche  finalizzate  alla  migliore
conoscenza   delle   realta'   sociali,   socio-educative   e   delle
problematiche connesse;
      b) attua  un  sistema  informativo  e  statistico  di raccolta,
elaborazione  e  gestione  di dati di interesse regionali, necessario
per la programmazione, verifica e valutazione degli interventi.
    4.  La giunta regionale approva il riparto tra le province, sulla
base  degli  indirizzi  triennali, dei fondi destinati all'attuazione
degli  interventi  di  cui  all'Art. 5 come individuati dal programma
provinciale di cui all'Art. 9.
    5.  La  Regione  istituisce  un  sistema  di  monitoraggio  della
finalizzazione  delle  risorse  destinate  alla  realizzazione  degli
interventi di cui alla presente legge.