Art. 7.
Modifiche  al  regolamento  sulle  violazioni  amministrative che non
                  danno luogo a danni irreversibili

    1.  All'allegato  A  del  decreto  del presidente della provincia
8 luglio 2002, n. 24, e successive modifiche, e' abrogato il seguente
capoverso:
    «Legge 11 novembre 1975, n. 584:
      Art. 1 (sanzioni di cui all'Art. 7, comma 1);
      Art. 2 (sanzioni di cui all'Art. 7, comma 2.»
    2.  All'allegato  A  del  decreto  del presidente della provincia
8 luglio 2002, n. 24, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente
capoverso:
    «Legge provinciale 25 novembre 2004, n. 8:
      Art.  5, comma 1, limitatamente alle scuole per l'infanzia e ad
ogni altra scuola di ogni ordine e grado;
      Art. 5, comma 2,».