Art. 7. Modifiche al regolamento sulle violazioni amministrative che non danno luogo a danni irreversibili 1. All'allegato A del decreto del presidente della provincia 8 luglio 2002, n. 24, e successive modifiche, e' abrogato il seguente capoverso: «Legge 11 novembre 1975, n. 584: Art. 1 (sanzioni di cui all'Art. 7, comma 1); Art. 2 (sanzioni di cui all'Art. 7, comma 2.» 2. All'allegato A del decreto del presidente della provincia 8 luglio 2002, n. 24, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente capoverso: «Legge provinciale 25 novembre 2004, n. 8: Art. 5, comma 1, limitatamente alle scuole per l'infanzia e ad ogni altra scuola di ogni ordine e grado; Art. 5, comma 2,».