Art. 7.
                      Disposizione transitoria

    1. Relativamente alla stagione invernale 2004/2005, la domanda di
cui  all'Art.  3, comma 2, deve essere presentata entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    2.  Il  dirigente della struttura regionale competente in materia
di   piste   di   sci,  previa  verifica  dell'effettivo  e  regolare
svolgimento  del  servizio di soccorso, provvede alla liquidazione, a
saldo  in  un'unica  soluzione,  della  spesa  relativa  alle domande
presentate ai sensi del comma 1.