Art. 7. Sospensione del prelievo 1. La giunta regionale, anche su richiesta dell'INFS o dei soggetti di cui all'Art. 2, comma 3 della legge regionale n. 3/1994, puo' sospendere il prelievo quando vi siano accertate riduzioni di numero o in presenza di comprovate situazioni di pericolo per la specie oggetto del prelievo medesimo.