Art. 7.
                      Sospensione del prelievo
    1.  La  giunta  regionale,  anche  su  richiesta  dell'INFS o dei
soggetti  di cui all'Art. 2, comma 3 della legge regionale n. 3/1994,
puo'  sospendere  il  prelievo quando vi siano accertate riduzioni di
numero  o  in  presenza  di  comprovate situazioni di pericolo per la
specie oggetto del prelievo medesimo.