Art. 7. Comitato tecnico 1. L'assessore/L'Assessora competente o gli assessori/le assessore competenti in materia istituiscono d'intesa il comitato tecnico nel quale sono nominate persone, di cui almeno una su proposta delle associazioni di categoria, di comprovata qualificazione ed esperienza. Il comitato e' composto da un massimo di sette membri. Il comitato tecnico ha i seguenti compiti: a) valutazione di tutti i progetti presentati in base alla presente legge, compresi quelli finanziati dalla fondazione di cui all'articolo 8; b) supporto nella predisposizione del piano pluriennale provinciale per la ricerca scientifica e l'innovazione; c) supporto nell'elaborazione dei programmi annuali di cui all'articolo 6, comma 2; d) supporto nel riferire annualmente alla Giunta provinciale sul raggiungimento degli obiettivi di programma e dei progetti messi a bando. 2. Per la valutazione tecnica dei progetti di ricerca e innovazione e di richieste di finanziamento, il comitato viene integrato da ulteriori esperti per lo specifico settore, scelti tra persone di comprovata qualificazione ed esperienza. 3. I progetti e i finanziamenti sono approvati con deliberazione della Giunta provinciale.