Art. 7.
                          Comitato tecnico
    1.   L'assessore/L'Assessora   competente   o   gli  assessori/le
assessore  competenti  in  materia  istituiscono d'intesa il comitato
tecnico  nel  quale  sono  nominate  persone,  di  cui  almeno una su
proposta    delle    associazioni   di   categoria,   di   comprovata
qualificazione  ed  esperienza. Il comitato e' composto da un massimo
di sette membri. Il comitato tecnico ha i seguenti compiti:
      a) valutazione  di  tutti  i  progetti  presentati in base alla
presente  legge,  compresi  quelli finanziati dalla fondazione di cui
all'articolo 8;
      b) supporto   nella   predisposizione   del  piano  pluriennale
provinciale per la ricerca scientifica e l'innovazione;
      c) supporto  nell'elaborazione  dei  programmi  annuali  di cui
all'articolo 6, comma 2;
      d) supporto  nel  riferire  annualmente alla Giunta provinciale
sul  raggiungimento degli obiettivi di programma e dei progetti messi
a bando.
    2.   Per  la  valutazione  tecnica  dei  progetti  di  ricerca  e
innovazione  e  di  richieste  di  finanziamento,  il  comitato viene
integrato  da  ulteriori esperti per lo specifico settore, scelti tra
persone di comprovata qualificazione ed esperienza.
    3.  I progetti e i finanziamenti sono approvati con deliberazione
della Giunta provinciale.