Art. 7. Tirocinio operativo certificato 1. Per tirocinio operativo certificato si intende un periodo di formazione intensivo in affiancamento presso associazioni, enti o societa' pubbliche o private che erogano servizi turistici e/o culturali o presso una figura professionale turistica gia' abilitata ed iscritta in apposito registro; in particolare: a) per la professione di guida turistica e di guida ambientale-escursionistica, la certificazione di tirocinio deve essere rilasciata da associazioni, enti o societa' pubbliche o private che erogano servizi turistici e/o culturali o da guide professioniste abilitate ed iscritte nei registri e deve attestare la pratica dell'attivita' di guida per il periodo indicato rispettivamente dalle lettere a) e b) del comma 2 dell'Art. 5, nonche' almeno dieci prestazioni di guida in affiancamento alla guida professionista; b) per guida turistica sportiva la certificazione di tirocinio deve essere rilasciata, per ciascuna delle specialita' individuate con deliberazione della giunta regionale, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'Art. 5, da un istruttore abilitato ed iscritto nel registro e deve attestare la pratica dell'attivita' di istruzione per ciascuna disciplina per il periodo indicato dalla medesima lettera e) in affiancamento all'istruttore professionista; c) per il direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo di cui all'Art. 3 la certificazione di tirocinio deve essere rilasciata dal rappresentante legale di un'agenzia di viaggio e turismo o da un direttore tecnico di agenzia di viaggio abilitato ed iscritto nel registro e deve attestare la frequentazione della struttura operativa e la pratica dell'attivita' di direzione tecnica per il periodo indicato dal comma 3 dell'Art. 3 in affiancamento al rappresentante legale o al direttore dell'agenzia.