Art. 7.
                 Ripartizione degli oneri finanziari
    1. Sono a carico del beneficiario del prestito:
      a) il  rimborso  alla  banca della quota capitale attraverso il
pagamento di rate mensili costanti;
      b) gli oneri tributari imposti per legge;
      c) il rimborso alla banca degli eventuali interessi di mora per
ritardato pagamento;
      d) il  rimborso  alla  banca della quota residua del prestito e
della  quota  di interessi relativa alle rate non corrisposte in caso
di decadenza dal beneficio;
      e) il  rimborso  alla banca del prestito residuo e di tutti gli
interessi maturati in caso di revoca del beneficio.
    2. Sono a carico dell'ente gestore:
      a) il   rimborso   alla  banca  degli  interessi  sul  prestito
concesso;
      b) la  restituzione  alla  banca  delle  rate  del prestito non
ancora versate dal beneficiario nel caso di mancato recupero da parte
della banca medesima.
    3.  La  convenzione  stipulata  con la banca per l'erogazione del
prestito  ai sensi dell'Art. 25-bis, comma 5, della legge provinciale
n.  14  del  1991, specifica a chi fa carico l'azione di recupero del
credito nei casi di revoca o decadenza dal beneficio.