Art. 7. Ripartizione degli oneri finanziari 1. Sono a carico del beneficiario del prestito: a) il rimborso alla banca della quota capitale attraverso il pagamento di rate mensili costanti; b) gli oneri tributari imposti per legge; c) il rimborso alla banca degli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento; d) il rimborso alla banca della quota residua del prestito e della quota di interessi relativa alle rate non corrisposte in caso di decadenza dal beneficio; e) il rimborso alla banca del prestito residuo e di tutti gli interessi maturati in caso di revoca del beneficio. 2. Sono a carico dell'ente gestore: a) il rimborso alla banca degli interessi sul prestito concesso; b) la restituzione alla banca delle rate del prestito non ancora versate dal beneficiario nel caso di mancato recupero da parte della banca medesima. 3. La convenzione stipulata con la banca per l'erogazione del prestito ai sensi dell'Art. 25-bis, comma 5, della legge provinciale n. 14 del 1991, specifica a chi fa carico l'azione di recupero del credito nei casi di revoca o decadenza dal beneficio.