Art. 7. Spogliatoi per gli utenti e relativi servizi di supporto 1. Ogni palestra e' dotata di almeno due spogliatoi per gli utenti, distinti per sesso. 2. La superficie minima complessiva degli spogliatoi per gli utenti, al netto della superficie dei servizi igienici ed al lordo della superficie di eventuali disimpegni interni, non puo' essere inferiore a: a) fino a dieci utenti: 1,6 mq/persona, con un minimo di 6,4 mq per ciascun spogliatoio maschi/femmine; b) da undici a trenta utenti: 1,2 mq/persona; c) da trentuno a cinquanta utenti: 1,00 mq/persona; d) da cinquantuno a ottanta utenti: 0,80 mq/persona; e) da ottantuno a centoventi utenti: 0,50 mq/persona; f) oltre centoventi utenti. 0,40 mq/persona. 3. La superficie minima per ciascuno dei due spogliatoi, applicabile a palestre con capienza fino a 10, e' di 1,6 metri quadrati a persona, con un minimo di 6,4 metri quadrati. 4. Gli spogliatoi sono forniti di servizi igienici con una dotazione minima di un w.c., un lavabo e due posti doccia per ogni ventiquattro utenti. 5. La compensabilita' tra le superfici degli spogliatoi per gli utenti e le relative dotazioni igieniche e posti doccia e' ammessa solo per palestre con capienza totale non superiore a 50. In tal caso il limite di compensabilita' e' pari a 1,5. 6. Non e' ammessa la compensabilita' degli spogliatoi per gli utenti con quelli per gli istruttori. 7. Ferma restando la dotazione complessiva di servizi igienici richiesta dal presente regolamento, e' ammessa la frazionabilita' degli spogliatoi, purche' sia rispettata per ogni locale la superficie minima di 6,4 metri quadrati. Ogni locale adibito a spogliatoio e' dotato di almeno un w.c., un lavabo e un posto doccia. 8. Qualora sia prevista, a turno, la presenza di utenti di un solo sesso, le palestre con capienza totale non superiore a 50 possono essere dotate di un solo spogliatoio utenti; in tal caso gli orari di accesso alla palestra suddivisi per sesso sono esposti all'ingresso.