Art. 7. Criteri di valutazione dei piani di recupero 1. Ai fini della individuazione dei piani di recupero da ammettere ai contributi, di cui all'Art. 4, la giunta regionale predispone due distinte graduatorie, aventi validita' annuale e basate sui punteggi attribuiti a ciascuna proposta. 2. A tutti i piani di recupero e' assegnato un punto ogni 10 per cento del costo dell'intervento a carico del proponente. 3. Per il recupero delle linee ferroviarie, sono attribuiti i seguenti punteggi aggiuntivi: a) punti 15, per il mantenimento dell'esercizio ferroviario su tutta la tratta; b) punti 7, per il mantenimento dell'esercizio ferroviario su parte della tratta; c) punti 3 per il recupero o riutilizzo dei fabbricati lungo la linea; d) punti 3, per l'interesse sovracomunale dell'intervento; e) punti 3, per il lotto funzionale di un progetto gia' avviato; 4. Per il recupero dei fabbricati ferroviari, sono attribuiti i seguenti punteggi aggiuntivi: a) punti 4, per l'utilizzo sovracomunale dell'edificio; b) punti 3, per il lotto funzionale di un progetto gia' avviato; c) punti 2, per lo studio complessivo dell'area ferroviaria dismessa; d) punti 2, per la valorizzazione delle caratteristiche architettoniche originali degli immobili.