Art. 7.
            Criteri di valutazione dei piani di recupero
    1.  Ai  fini  della  individuazione  dei  piani  di  recupero  da
ammettere  ai  contributi,  di  cui  all'Art.  4, la giunta regionale
predispone  due  distinte  graduatorie,  aventi  validita'  annuale e
basate sui punteggi attribuiti a ciascuna proposta.
    2.  A tutti i piani di recupero e' assegnato un punto ogni 10 per
cento del costo dell'intervento a carico del proponente.
    3.  Per  il  recupero  delle linee ferroviarie, sono attribuiti i
seguenti punteggi aggiuntivi:
      a) punti  15, per il mantenimento dell'esercizio ferroviario su
tutta la tratta;
      b) punti  7,  per il mantenimento dell'esercizio ferroviario su
parte della tratta;
      c) punti 3 per il recupero o riutilizzo dei fabbricati lungo la
linea;
      d) punti 3, per l'interesse sovracomunale dell'intervento;
      e) punti  3,  per  il  lotto  funzionale  di  un  progetto gia'
avviato;
    4.  Per  il recupero dei fabbricati ferroviari, sono attribuiti i
seguenti punteggi aggiuntivi:
      a) punti 4, per l'utilizzo sovracomunale dell'edificio;
      b) punti  3,  per  il  lotto  funzionale  di  un  progetto gia'
avviato;
      c) punti  2,  per  lo  studio complessivo dell'area ferroviaria
dismessa;
      d) punti   2,   per  la  valorizzazione  delle  caratteristiche
architettoniche originali degli immobili.