Art. 7.
                           Anagrafe canina

    1.  La  giunta  regionale,  entro  novanta  giorni  dalla data di
entrata in vigore della presente legge:
      a) istituisce l'anagrafe canina, consistente nel registro della
popolazione  canina  presente  sul  territorio regionale, mediante la
raccolta  e  la  gestione dei dati provenienti dalle singole anagrafi
canine  delle  ASL  della  Lombardia. A tale scopo la Giunta provvede
all'allestimento di un sistema informativo della competente struttura
delle ASL di cui all'Art. 5, comma 1, garantendo la compatibilita' ed
il  recupero  dei  dati  gia'  esistenti  nelle  anagrafi attivate in
conformita' alla legge regionale 8 settembre 1987, n. 30 (Prevenzione
del  randagismo - Tutela degli animali e della salute pubblica) ed il
necessario collegamento con il progetto Carta regionale dei servizi -
Sistema   informativo   socio   sanitario   della  Regione  Lombardia
(CRS-SISS);
      b) individua le modalita' per la gestione dell'anagrafe canina,
anche  mediante  gli  strumenti  informatici regionali, garantendo il
pieno   coinvolgimento   dei   comuni   e   dei   medici   veterinari
libero-professionisti,    al    fine    di   consentire   la maggiore
disponibilita'  di  sportelli  per  l'anagrafe  del  cane, nonche' la
metodologia di identificazione, secondo la tecnica piu' avanzata.
    2.   Il   proprietario,  il  possessore  o  il  detentore,  anche
temporaneo,  ivi compreso chi ne fa commercio, e' tenuto ad iscrivere
all'anagrafe canina il proprio cane entro quindici giorni dall'inizio
del possesso o entro quarantacinque giorni dalla nascita.
    3.  In  caso  di  cessione  definitiva, colui che cede il cane e'
tenuto  a  farne  denuncia  all'anagrafe canina entro quindici giorni
dall'evento.  Il  nuovo  proprietario e' comunque tenuto ad adempiere
agli obblighi di cui al comma 2.
    4.  Il  proprietario,  il  possessore  o il detentore e' tenuto a
denunciare  all'anagrafe  canina  la  morte dell'animale ed eventuali
cambiamenti di residenza entro quindici giorni dall'evento.
    5.  All'atto  dell'iscrizione  all'anagrafe  canina  e'  eseguita
l'identificazione del cane con metodologia indolore. Nel caso in cui,
per qualsiasi motivo, il sistema di identificazione dovesse risultare
illeggibile,  il proprietario, il possessore o il detentore e' tenuto
a  provvedere  nuovamente all'applicazione del sistema identificativo
entro quindici giorni dall'accertamento.
    6.  Le  denunce e le registrazioni effettuate in conformita' alla
legge  regionale  n.  30/1987  non devono essere ripetute. Per quanto
riguarda  i  tatuaggi, si applica quanto previsto al comma 5, secondo
periodo.