Art. 7. Morte, impedimento permanente, decadenza e dimissioni del Presidente della Regione e degli assessori 1. In caso di morte, impedimento permanente accertato dal consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, o decadenza del Presidente della Regione, all'elezione del nuovo presidente e della nuova giunta si procede entro sessanta giorni dal verificarsi delle predette ipotesi, con le modalita' di cui agli articoli 2 e 4. Fino all'elezione del nuovo Presidente della Regione e della nuova giunta, la giunta rimane in carica per l'ordinaria amministrazione, fatta salva l'adozione degli atti indifferibili ed urgenti, e la carica di Presidente della Regione e' assunta dal Vice-Presidente. 2. Le dimissioni del Presidente della Regione sono presentate al presidente del consiglio regionale, che le comunica al consiglio nella prima adunanza successiva, e diventano efficaci dalla data di presa d'atto da parte del consiglio stesso da effettuarsi nella medesima adunanza. Fino all'elezione del nuovo Presidente della Regione e della nuova giunta, la giunta rimane in carica per l'ordinaria amministrazione, fatta salva l'adozione degli atti indifferibili ed urgenti, e la carica di Presidente della Regione e' assunta dal Vice-Presidente. All'elezione del nuovo presidente e della nuova giunta si procede, entro sessanta giorni dalla data di presa d'atto delle dimissioni del Presidente della Regione, con le modalita' di cui agli articoli 2 e 4. 3. Nel caso in cui le ipotesi di cui al comma 1 riguardino un assessore, il Presidente della Regione assume ad interim le funzioni assessorili fino all'elezione del nuovo assessore. All'elezione del nuovo assessore si procede con le modalita' di cui all'art. 6, comma 6. 4. Nel caso in cui le ipotesi di cui al comma 1 riguardino anche il Vice-Presidente, l'assessore piu' anziano di eta' subentra nella carica di Presidente della Regione fino all'elezione del nuovo presidente. 5. Le dimissioni degli assessori sono presentate al Presidente della Regione, che le trasmette al presidente del consiglio regionale affinche' le comunichi al consiglio nella prima adunanza successiva. Le dimissioni diventano efficaci dalla data di presa d'atto da parte del consiglio regionale da effettuarsi nella medesima adunanza. Il Presidente della Regione assume ad interim le funzioni assessorili fino all'elezione del nuovo assessore. All'elezione del nuovo assessore si procede con le modalita' di cui all'art. 6, comma 6. 6. La decadenza dalla carica di Presidente della Regione e da quella di assessore consegue di diritto anche nei casi di sospensione dall'esercizio delle funzioni di cui all'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale).