Art. 7.
              Morte, impedimento permanente, decadenza
     e dimissioni del Presidente della Regione e degli assessori

      1.  In  caso  di  morte,  impedimento  permanente accertato dal
consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati,
o  decadenza  del  Presidente  della  Regione, all'elezione del nuovo
presidente  e della nuova giunta si procede entro sessanta giorni dal
verificarsi  delle  predette  ipotesi,  con  le modalita' di cui agli
articoli  2 e 4. Fino all'elezione del nuovo Presidente della Regione
e  della  nuova  giunta,  la  giunta rimane in carica per l'ordinaria
amministrazione,  fatta  salva l'adozione degli atti indifferibili ed
urgenti,  e  la  carica  di  Presidente  della Regione e' assunta dal
Vice-Presidente.     2.  Le  dimissioni  del Presidente della Regione
sono  presentate  al  presidente  del  consiglio  regionale,  che  le
comunica  al  consiglio  nella prima adunanza successiva, e diventano
efficaci  dalla data di presa d'atto da parte del consiglio stesso da
effettuarsi  nella  medesima  adunanza.  Fino  all'elezione del nuovo
Presidente  della  Regione  e della nuova giunta, la giunta rimane in
carica  per l'ordinaria amministrazione, fatta salva l'adozione degli
atti  indifferibili  ed  urgenti,  e  la  carica  di Presidente della
Regione  e'  assunta  dal  Vice-Presidente.  All'elezione  del  nuovo
presidente  e  della  nuova  giunta si procede, entro sessanta giorni
dalla  data  di  presa  d'atto  delle dimissioni del Presidente della
Regione, con le modalita' di cui agli articoli 2 e 4.
      3.  Nel  caso in cui le ipotesi di cui al comma 1 riguardino un
assessore,  il Presidente della Regione assume ad interim le funzioni
assessorili  fino  all'elezione del nuovo assessore. All'elezione del
nuovo  assessore si procede con le modalita' di cui all'art. 6, comma
6.
      4.  Nel  caso  in  cui  le ipotesi di cui al comma 1 riguardino
anche  il  Vice-Presidente, l'assessore piu' anziano di eta' subentra
nella  carica di Presidente della Regione fino all'elezione del nuovo
presidente.
      5.  Le dimissioni degli assessori sono presentate al Presidente
della Regione, che le trasmette al presidente del consiglio regionale
affinche'  le comunichi al consiglio nella prima adunanza successiva.
Le  dimissioni diventano efficaci dalla data di presa d'atto da parte
del  consiglio  regionale  da effettuarsi nella medesima adunanza. Il
Presidente  della  Regione  assume ad interim le funzioni assessorili
fino   all'elezione  del  nuovo  assessore.  All'elezione  del  nuovo
assessore si procede con le modalita' di cui all'art. 6, comma 6.
      6.  La  decadenza dalla carica di Presidente della Regione e da
quella di assessore consegue di diritto anche nei casi di sospensione
dall'esercizio  delle funzioni di cui all'art. 15, comma 4-bis, della
legge  19  marzo  1990,  n. 55 (nuove disposizioni per la prevenzione
della  delinquenza  di  tipo  mafioso  e  di  altre  gravi  forme  di
manifestazione di pericolosita' sociale).