Art. 7. Modificazioni dell'art. 31/18 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg. 1. All'art. 31/18 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) del comma 1, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «La compilazione del registro puo' essere effettuata, in tutto o in parte, su supporti informatici, previo specifico accordo con la struttura provinciale competente in materia di neve e valanghe; »; b) al comma 5 dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il direttore delle operazioni puo' svolgere le funzioni di sostituto direttore delle operazioni presso altri concessionari di impianti a fune o titolari di autorizzazioni all'esercizio di piste da sci solo nell'ambito di comprensori sciistici confinanti e previa espressa motivazione riportata nel progetto di cui all'art. 31/8.».