Art. 7. Disposizioni in materia di acque minerali naturali e di sorgente 1. Nelle more della revisione complessiva della disciplina regionale in materia di acque minerali naturali e di sorgente, come definite dalla normativa comunitaria e statale vigente, il presente articolo detta nuove disposizioni relative ai diritti dovuti alla Regione dai titolari di concessione mineraria e di autorizzazione all'utilizzazione delle acque stesse, gia' disciplinati dall'art. 23 della legge regionale26 giugno 1980, n. 90 (Norme per la ricerca, coltivazione e utilizzazione della acque minerali e termali nella Regione Lazio) e successive modifiche. 2. Il titolare di concessione mineraria corrisponde alla Regione, per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area di concessione, un diritto proporzionale pari a: a) 120,00 euro per le concessioni relative ad acque minerali naturali e di sorgente che utilizzano oltre 25 milioni di litri/anno; b) 60,00 euro per le concessioni relative ad acque minerali naturali e di sorgente che utilizzano meno di 25 milioni di litri/anno. 3. L'importo complessivo del diritto proporzionale non puo' essere, comunque, inferiore a 5.000,00 euro per i casi di cui al comma 2, lettera a), e a 2.500,00 euro per i casi di cui al comma 2, lettera b). 4. L'importo dovuto ai sensi dei commi precedenti e' corrisposto anticipatamente entro il 3 1 dicembre di ogni anno ed i concessionari sono tenuti ad inviare alla struttura regionale competente in materia di acque minerali naturali e di sorgente, entro il 31 gennaio successivo, copia della quietanza dell'avvenuto pagamento. 5. Oltre a quanto previsto nei commi precedenti, i titolari di concessione mineraria e di autorizzazione all'utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente sono tenuti al pagamento a favore della Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, di un diritto annuo, con riferimento all'anno precedente, commisurato alla quantita' di acqua emunta relativamente alle acque minerali naturali e di sorgente. 6. L'importo del diritto annuo di cui al comma 5 e' stabilito: a) in misura di 2,00 euro, per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta ed imbottigliata, compresa quella impiegata nella preparazione di bevande analcoliche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719 (Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi) e successive modifiche; b) in misura di 1,00 euro per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta, non imbottigliata, comunque utilizzata. 7. Per incentivare l'utilizzo di contenitori di vetro ed il vuoto a rendere l'importo determinato ai sensi del comma 6 e' ridotto rispettivamente: a) del 50 per cento per la quantita' di acqua commercializzata in contenitori di vetro; b) del 70 per cento per la quantita' di acqua commercializzata in contenitori di vetro con vuoto a rendere e per il quale sia attivata la rete di raccolta. 8. La misura del diritto proporzionale e del diritto annuo di cui ai commi 2 e 5 sono adeguate ogni biennio con provvedimento del direttore della struttura regionale competente in materia di acque minerali naturali e di sorgente, tenuto conto, tra l'altro, delle variazioni degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'ISTAT. 9. Al fine della determinazione degli importi dovuti ai sensi del presente art. 1 titolari sono tenuti a produrre alla struttura regionale competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, in concomitanza con il pagamento del diritto di cui al comma 5, un'autocertificazione dalla quale risultino la quantita' di acqua minerale naturale e di sorgente emunta, di quella imbottigliata in vetro o in vetro con vuoto a rendere per il quale sia stata attivata la relativa rete di raccolta, di quella utilizzata per la preparazione di bevande analcoliche. Gli uffici regionali competenti possono effettuare verifiche presso i misuratori installati nonche' sui documenti contabili del titolare. 10. Il titolare deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale e il diritto annuo di cui al presente art. anche durante i periodi di sospensione dell'attivita' di coltivazione del giacimento minerario o di utilizzazione delle risorse. 11. Il mancato versamento del diritto proporzionale e del diritto annuo di cui al presente articolo, entro i termini ivi previsti, comporta la maggiorazione del versamento stesso in misura pari al: a) 10 per cento, qualora il versamento sia effettuato entro centoventi giorni dalla data di scadenza dei suddetti termini; b) 30 per cento, qualora il versamento sia effettuato oltre i centoventi giorni ma entro i centottanta giorni dalla data di scadenza dei suddetti termini; c) 50 per cento, qualora il versamento sia effettuato oltre i centottanta giorni dalla data di scadenza dei suddetti termini. 12. In sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo: a) il diritto proporzionale di cui al comma 2 e' dovuto a decorrere dall'anno 2008; b) il diritto annuo di cui al comma 5 e' dovuto a decorrere dall'anno 2007, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore delle suddette disposizioni e il 31 dicembre dello stesso anno; c) i titolari provvedono entro il 31 gennaio 2008 a trasmettere alla struttura regionale competente in materia di acque minerali naturali e di sorgente l'autocertificazione di cui al comma 9, relativa al periodo di cui alla lettera b) del presente comma, nonche' lo schema di funzionamento degli impianti di imbottigliamento.