Art. 7.
  Disposizioni in materia di acque minerali naturali e di sorgente

1.  Nelle more della revisione complessiva della disciplina regionale
in  materia  di  acque minerali naturali e di sorgente, come definite
dalla  normativa  comunitaria e statale vigente, il presente articolo
detta  nuove disposizioni relative ai diritti dovuti alla Regione dai
titolari    di    concessione    mineraria    e   di   autorizzazione
all'utilizzazione  delle acque stesse, gia' disciplinati dall'art. 23
della  legge  regionale26  giugno  1980, n. 90 (Norme per la ricerca,
coltivazione  e  utilizzazione  della  acque minerali e termali nella
Regione  Lazio) e successive modifiche. 2. Il titolare di concessione
mineraria  corrisponde  alla  Regione,  per ogni ettaro o frazione di
ettaro della superficie compresa nell'area di concessione, un diritto
proporzionale pari a:
a) 120,00 euro per le concessioni relative ad acque minerali naturali
e di sorgente che utilizzano oltre 25 milioni di litri/anno;
b)  60,00 euro per le concessioni relative ad acque minerali naturali
e di sorgente che utilizzano meno di 25 milioni di litri/anno.
3.  L'importo  complessivo del diritto proporzionale non puo' essere,
comunque,  inferiore  a  5.000,00  euro per i casi di cui al comma 2,
lettera  a),  e a 2.500,00 euro per i casi di cui al comma 2, lettera
b).
4.  L'importo  dovuto  ai  sensi  dei commi precedenti e' corrisposto
anticipatamente entro il 3 1 dicembre di ogni anno ed i concessionari
sono tenuti ad inviare alla struttura regionale competente in materia
di  acque  minerali  naturali  e  di  sorgente,  entro  il 31 gennaio
successivo, copia della quietanza dell'avvenuto pagamento.
5.  Oltre  a  quanto  previsto  nei  commi  precedenti, i titolari di
concessione  mineraria  e  di  autorizzazione all'utilizzazione delle
acque  minerali  naturali  e  di  sorgente sono tenuti al pagamento a
favore della Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, di un diritto
annuo,   con   riferimento   all'anno  precedente,  commisurato  alla
quantita'  di acqua emunta relativamente alle acque minerali naturali
e di sorgente.
6. L'importo del diritto annuo di cui al comma 5 e' stabilito:
a)  in  misura  di 2,00 euro, per ogni metro cubo o frazione di metro
cubo   di   acqua   minerale   naturale   o  di  sorgente  emunta  ed
imbottigliata,   compresa  quella  impiegata  nella  preparazione  di
bevande analcoliche di cui al decreto del Presidente della Repubblica
19  maggio 1958, n. 719 (Regolamento per la disciplina igienica della
produzione  e  del  commercio  delle  acque  gassate  e  delle bibite
analcoliche  gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi)
e successive modifiche;
b)  in  misura  di  1,00 euro per ogni metro cubo o frazione di metro
cubo   di   acqua   minerale  naturale  o  di  sorgente  emunta,  non
imbottigliata, comunque utilizzata.
7.  Per  incentivare l'utilizzo di contenitori di vetro ed il vuoto a
rendere  l'importo  determinato  ai  sensi  del  comma  6  e' ridotto
rispettivamente:
a)  del  50  per  cento per la quantita' di acqua commercializzata in
contenitori di vetro;
b)  del  70  per  cento per la quantita' di acqua commercializzata in
contenitori  di vetro con vuoto a rendere e per il quale sia attivata
la rete di raccolta.
8.  La misura del diritto proporzionale e del diritto annuo di cui ai
commi  2  e  5  sono  adeguate  ogni  biennio  con  provvedimento del
direttore  della  struttura  regionale competente in materia di acque
minerali  naturali  e  di  sorgente, tenuto conto, tra l'altro, delle
variazioni  degli  indici  nazionali  del costo della vita pubblicati
dall'ISTAT.
9.  Al  fine  della  determinazione degli importi dovuti ai sensi del
presente  art.  1  titolari  sono  tenuti  a  produrre alla struttura
regionale   competente,   entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno,  in
concomitanza  con  il  pagamento  del  diritto  di  cui  al  comma 5,
un'autocertificazione  dalla  quale  risultino  la quantita' di acqua
minerale  naturale  e  di sorgente emunta, di quella imbottigliata in
vetro  o in vetro con vuoto a rendere per il quale sia stata attivata
la   relativa   rete   di  raccolta,  di  quella  utilizzata  per  la
preparazione  di bevande analcoliche. Gli uffici regionali competenti
possono  effettuare  verifiche presso i misuratori installati nonche'
sui documenti contabili del titolare.
10.   Il   titolare   deve  corrispondere  alla  Regione  il  diritto
proporzionale  e  il  diritto  annuo  di  cui  al presente art. anche
durante  i  periodi di sospensione dell'attivita' di coltivazione del
giacimento minerario o di utilizzazione delle risorse.
11.  Il  mancato  versamento  del diritto proporzionale e del diritto
annuo  di  cui  al  presente  articolo, entro i termini ivi previsti,
comporta la maggiorazione del versamento stesso in misura pari al:
a)   10  per  cento,  qualora  il  versamento  sia  effettuato  entro
centoventi giorni dalla data di scadenza dei suddetti termini;
b)  30  per  cento,  qualora  il  versamento  sia  effettuato oltre i
centoventi  giorni  ma  entro  i  centottanta  giorni  dalla  data di
scadenza dei suddetti termini;
c)  50  per  cento,  qualora  il  versamento  sia  effettuato oltre i
centottanta giorni dalla data di scadenza dei suddetti termini.
12.  In  sede  di prima applicazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo:
a)  il  diritto proporzionale di cui al comma 2 e' dovuto a decorrere
dall'anno 2008;
b) il diritto annuo di cui al comma 5 e' dovuto a decorrere dall'anno
2007,  limitatamente  al periodo intercorrente tra la data di entrata
in  vigore  delle suddette disposizioni e il 31 dicembre dello stesso
anno;
c)  i titolari provvedono entro il 31 gennaio 2008 a trasmettere alla
struttura  regionale competente in materia di acque minerali naturali
e  di  sorgente  l'autocertificazione  di cui al comma 9, relativa al
periodo  di cui alla lettera b) del presente comma, nonche' lo schema
di funzionamento degli impianti di imbottigliamento.