Art. 7. Continuita' dell'attivita' 1. Nei casi di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e d), all'art. 5, comma 1, lettere a) e d) e all'art. 6, comma 1, lettere a) e c), l'attivita' non deve essere cessata da piu' di dieci anni alla data di presentazione della domanda di riconoscimento.