Art. 7. Accordi di Programma 1. La Regione puo' stipulare Accordi di Programma con soggetti pubblici statali, tra i quali il Ministero del Commercio Internazionale, o con altri enti od organismi operanti a livello locale, che siano finalizzati alla programmazione e alla successiva attuazione, tramite specifiche convenzioni operative, delle iniziative previste dall'art. 2. 2. La realizzazione delle attivita' poste a carico della Regione nell'ambito delle convenzioni operative di cui al comma i puo' essere affidata, con apposita convenzione, a Liguria International.