Art. 7. Conferenza regionale sulla sicurezza integrata 1. Almeno una volta all'anno viene convocata dal Presidente della Giunta regionale la Conferenza regionale sulla sicurezza integrata composta dal Presidente della Regione che la presiede, dall'Assessore regionale delegato alla materia, dai Presidenti delle province o Assessori da loro delegati, dai Sindaci dei comuni capoluoghi di provincia, o Assessori da loro delegati, accompagnati dai Comandanti del Corpo di Polizia municipale, dal Presidente dell'assemblea dei Presidenti di circoscrizione delle citta' capoluogo e da un rappresentante designato rispettivamente dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM), Lega delle autonomie locali, Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (ANPCI). 2. Il Presidente della Giunta regionale invita alla Conferenza le autorita' provinciali di pubblica sicurezza, il Comandante regionale e i Comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza. 3. Alla Conferenza possono essere invitati altri soggetti pubblici o privati anche associativi, interessati ai singoli oggetti in discussione. 4. La Conferenza e' sede di confronto e di valutazione delle politiche locali in materia di sicurezza integrata ed e' sede di verifica dello stato di attuazione delle intese in materia di sicurezza integrata. 5. La partecipazione alle sedute e' a titolo gratuito.