Art. 7.
           Conferenza regionale sulla sicurezza integrata

   1.  Almeno una volta all'anno viene convocata dal Presidente della
Giunta  regionale  la  Conferenza regionale sulla sicurezza integrata
composta dal Presidente della Regione che la presiede, dall'Assessore
regionale  delegato  alla  materia,  dai  Presidenti delle province o
Assessori  da  loro  delegati,  dai  Sindaci dei comuni capoluoghi di
provincia,  o Assessori da loro delegati, accompagnati dai Comandanti
del  Corpo  di  Polizia municipale, dal Presidente dell'assemblea dei
Presidenti   di   circoscrizione  delle  citta'  capoluogo  e  da  un
rappresentante  designato rispettivamente dall'Associazione nazionale
comuni  italiani  (ANCI),  Unione  nazionale  comuni  comunita'  enti
montani  (UNCEM), Lega delle autonomie locali, Associazione nazionale
piccoli comuni d'Italia (ANPCI).
   2.  Il Presidente della Giunta regionale invita alla Conferenza le
autorita'  provinciali di pubblica sicurezza, il Comandante regionale
e  i Comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia
di finanza.
   3. Alla Conferenza possono essere invitati altri soggetti pubblici
o  privati  anche  associativi,  interessati  ai  singoli  oggetti in
discussione.
   4.  La  Conferenza  e'  sede  di  confronto e di valutazione delle
politiche  locali  in  materia  di  sicurezza integrata ed e' sede di
verifica  dello  stato  di  attuazione  delle  intese  in  materia di
sicurezza integrata.
   5. La partecipazione alle sedute e' a titolo gratuito.