Art. 7

1.  Ai  sensi dell'art. 5 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 9,
la  Regione,  con  propri  mezzi  finanziari, contribuisce alle spese
sostenute  dai  genitori  adottivi per l'espletamento delle procedure
relative all'adozione internazionale di minori, disciplinata dal capo
I  del  titolo  III  della  legge  4 maggio 1983, n. 184 e successive
modifiche ed integrazioni.