Art. 7 1. Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 9, la Regione, con propri mezzi finanziari, contribuisce alle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure relative all'adozione internazionale di minori, disciplinata dal capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche ed integrazioni.