Art. 7.

        Disposizioni a favore del sistema produttivo isolano



   1.   L'amministrazione   regionale,   al   fine   di  favorire  il
miglioramento  dello  stato  sanitario  degli  allevamenti  suini, di
tutelare  la  salute pubblica garantendo la sicurezza alimentare e di
contrastare  il  fenomeno  del  pascolo  brado nelle terre pubbliche,
eroga  aiuti  a  favore delle aziende suinicole situate nella zona ad
alto  rischio  come  definita  dal  piano di eradicazione delle pesti
suine   con   priorita'   per   i   comuni   individuati  all'art.  1
dell'ordinanza  del  Presidente della Regione del 16 gennaio 2006, n.
1,  per  il  miglioramento,  l'adeguamento  o  la realizzazione delle
strutture   aziendali   di  allevamento,  nel  rispetto  delle  norme
sanitarie  vigenti;  a  tal  fine  e' autorizzata, nell'anno 2008, la
spesa   di   euro   2.000.000.   La  giunta  regionale,  su  proposta
dell'assessore  dell'agricoltura  e  riforma  agro-pastorale,  previo
parere  della  competente  commissione  consiliare,  che  deve essere
espresso  entro  quindici giorni decorsi i quali il parere si intende
acquisito,  stabilisce i criteri e le modalita' di finanziamento (UPB
S06.04.009).
   2.  Una  quota  pari  a  600.000 euro dello stanziamento della UPB
S06.04.006 (cap. SC06.0970 del bilancio della Regione per l'anno 2008
e' destinata alla concessione degli aiuti previsti dall'art. 23 della
legge  regionale 11 marzo 1998, n. 8 (norme per l'accelerazione della
spesa delle risorse del FEOGA - Orientamento e interventi urgenti per
l'agricoltura),  a  favore  degli  imprenditori  agricoli danneggiati
dalla tubercolosi bovina negli anni 2006, 2007 e 2008.
   3.  E' autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 6.000.000 per
l'acquisizione,  l'adeguamento  o  la  realizzazione  di  aree, punti
vendita,  piattaforme  distributive, strutture commerciali in genere,
da  affidare  in  gestione  a  condizioni  di  mercato, ai produttori
ortofrutticoli  e  florovivaistici  associati,  con  priorita' per le
organizzazioni dei produttori riconosciute (UPB S06.04.0l0).
   4.  E' autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 3.000.000 per
le  finalita'  stabilite dall'art. 21, comma 4, della legge regionale
n.  2  del  2007 (UPB S06.01.002); le agevolazioni di cui al medesimo
comma  sono  estese, altresi', alle societa' di capitali a prevalente
partecipazione   cooperativa   ed   ai  consorzi  di  cooperative  di
trasformazione e commercializzazione.
   5.  E' autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 5.000.000 per
la   concessione  di  contributi  a  favore  degli  enti  locali  per
l'acquisizione  e  riconversione  a fini istituzionali o, comunque di
pubblica  utilita',  di aree, stabilimenti e impianti di lavorazione,
trasformazione  e  commercializzazione  di  prodotti  agro-alimentari
dismessi;  il  relativo  programma  d'intervento  e'  approvato dalla
giunta  regionale,  su  proposta  dell'assessore  dell'agricoltura  e
riforma  agro-pastorale  previo  parere  della competente commissione
consiliare  che  deve essere espresso entro quindici giorni decorsi i
quali il parere si intende acquisito (UPB S06.04.013).
   6.  Per  gli  adempimenti  connessi  all'ottemperanza  del decreto
ministeriale  16  marzo 1999, n. 79 (attuazione della direttiva 96/92
CE   recante   norme  comuni  per  il  mercato  interno  dell'energia
elettrica),  al  fine  di  favorire  l'applicazione del principio che
prevede la presenza di un unico distributore di energia elettrica nel
territorio  comunale  e' autorizzata, nell'anno 2008, la costituzione
di  un fondo di euro 2.000.000 a favore degli enti locali titolari di
servizio   elettrico  comunale  per  l'abbattimento  degli  oneri  di
acquisizione  di clienti ed impianti ENEL S.p.a. (UPB S01.06.00l); il
relativo  programma di intervento e' approvato dalla giunta regionale
a  termini  dell'art.  4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio
1977,  n.  1  (norme sull'organizzazione amministrativa della Regione
sarda  e  sulle  competenze  della  Giunta,  della presidenza e degli
assessorati regionali).
   7.  L'amministrazione regionale eroga i contributi di cui all'art.
1,  comma  2,  della  legge  regionale  n.  31  gennaio  2002,  n.  4
(interventi a favore di forme collettive di garanzia fidi nel settore
agricolo),  a  favore  dei  consorzi  fidi  vigenti  alla data del 31
dicembre  2007,  aventi  i  requisiti  di  cui all'art. 2 della legge
medesima; per tali finalita' e' autorizzata, nell'anno 2008, la spesa
di  euro  1.000.000  per quanto previsto all'art. 1, comma 2, lettera
a),  e  500.000  per quanto previsto all'art. 1, comma 2, lettera b),
della medesima legge (UPB S06.04.004).
   8.  Le competenze in materia di protezione contro l'introduzione e
la  diffusione  nel  territorio  regionale  di  organismi  nocivi  ai
vegetali e ai prodotti vegetali, compresa l'attivita' ispettiva, sono
attribuite   all'assessorato  regionale  dell'agricoltura  e  riforma
agro-pastorale  che  si  avvale, per gli aspetti tecnico scientifici,
dell'agenzia  AGRIS Sardegna alla quale e' demandata, in coerenza con
quanto  disposto  dall'art.  9  della legge regionale n. 13 del 2006,
l'attivita'   del   laboratorio  fitopatologico  e,  per  l'attivita'
ispettiva,   dell'Agenzia   LAORE   Sardegna.   Le   spese   relative
all'esercizio  delle  funzioni  in  materia  fitosanitaria  demandate
all'Agenzia  AGRIS Sardegna sono a carico della stessa agenzia che vi
provvede con risorse finanziarie del proprio bilancio.
   9.  Le funzioni gia' esercitate dall'istituto di incremento ippico
e  trasferite  all'Agenzia  LAORE  Sardegna,  a  norma  del  comma 10
dell'art.  21 della legge regionale n. 2 del 2007, sono assunte entro
sessanta   giorni   dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,
dall'Agenzia  AGRIS Sardegna che succede all'Agenzia LAORE in tutti i
rapporti giuridici attivi e passivi relativi allo stesso istituto. Il
dipartimento  per  l'incremento ippico istituito dalla lettera e) del
comma  3  dell'art.  20  della  legge  regionale  n.  13 del 2006, e'
soppresso  e  conseguentemente  istituito  quale  articolazione della
struttura   organizzativa   di   AGRIS   Sardegna.  L'amministrazione
regionale  e' autorizzata ad adeguare, in relazione a quanto disposto
a  presente  comma, gli atti di cui all'art. 28 della legge regionale
n.  13  del  2006,  nel  rispetto  delle  procedure ivi previste; con
decreto  dell'assessore  della programmazione, bilancio e assetto del
territorio sono apportate le necessarie variazioni al bilancio.
   10.   L'amministrazione   regionale  incentiva  le  produzioni  di
qualita'  erogando,  ai  produttori  agricoli  che corrispondono alla
definizione di piccola, media impresa dell'allegato 1 del regolamento
(CE) n. 70/2001 (di seguito PMI), aiuti per:
    a) l'ideazione e la progettazione del prodotto;
    b)   la  presentazione  delle  domande  di  riconoscimento  delle
indicazioni  geografiche  e  delle  denominazioni  di origine o delle
attestazioni di specificita';
    c)  la  partecipazione  a  sistemi  di  qualita'  alimentare  non
finanziabili con il programma di sviluppo rurale 2007/20 13 (PSR);
    gli  aiuti  sono erogati sotto forma di servizi e sino al 100 per
cento delle spese ammesse.
   11.  L'Amministrazione  regionale  eroga  altresi'  aiuti alle PMI
attive nella trasformazione dei prodotti agricoli sino a 200.000 euro
per  azienda  e  per  triennio,  ai  sensi  del  regolamento  (CE) n.
1998/2006   della   commissione   del   15   dicembre  2006  relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di
importanza  minore  «de  minimis»  (di  seguito  regolamento  (CE) n.
1998/2006) per:
    a) l'ideazione e la progettazione del prodotto;
    b)   la  presentazione  delle  domande  di  riconoscimento  delle
indicazioni  geografiche  e  delle  denominazioni  di origine o delle
attestazioni di specificita';
    c) l'introduzione di sistemi di certificazione della qualita';
    d)  la formazione del personale che applica i sistemi di cui alla
lettera c);
    e)  la  partecipazione  a  sistemi di qualita' alimentare; per le
finalita'  di  cui al comma 10 e al presente comma e' autorizzata una
spesa valutata in euro 400.000 annui (UPB S06.04.0l5).
   12. L'Amministrazione regionale:
    a)  eroga  aiuti sino al 100 per cento delle spese ammesse per la
partecipazione  delle  PMI  agricole e zootecniche a concorsi, fiere,
mostre, forum e seminari per lo scambio di conoscenze tra imprese;
    b)   partecipa  alle  spese  sostenute  dalle  PMI  attive  nella
trasformazione  dei prodotti agricoli e zootecnici, per un massimo di
200.000  euro  per azienda e per triennio, per le attivita' di cui al
comma  11,  conformemente  a  quanto disposto dal regolamento (CE) n.
1998/2006;
    c)  eroga  aiuti sino al 50 per cento delle spese ammissibili per
la  realizzazione  di  campagne pubblicitarie, alle organizzazioni di
produttori  (OP),  alle  loro  unioni  (OC), alle imprese agricole di
trasformazione costituite in consorzi di cooperative e ai consorzi di
tutela;  l'intensita'  dell'aiuto puo' essere elevata sino al 100 per
cento per le campagne pubblicitarie di carattere generico.
   13.  La Giunta regionale, con apposita deliberazione, definisce le
condizioni di erogazione degli aiuti di cui alla lettera c) del comma
12,  in  conformita' a quanto disposto dagli «Orientamenti comunitari
per  gli  aiuti  di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013»
capitolo   VI.D;   l'erogazione   degli  aiuti  alla  pubblicita'  e'
subordinata all'approvazione della Commissione europea ai sensi degli
articoli 87 e 88 del trattato CE; per le finalita' di cui ai commi 12
e  14  sono  azioni  pubblicitarie le operazioni intese a indurre gli
operatori  economici  o  i consumatori all'acquisto di un determinato
prodotto  ed  e'  autorizzata,  nell'anno  2008,  la  spesa  di  euro
1.000.000 (UPB S06.04.015).
   14.  La  Giunta  regionale, con apposita deliberazione, definisce,
previo  parere  della  competente  commissione consiliare da rendersi
entro   quindici  giorni,  decorsi  i  quali  il  parere  si  intende
acquisito,  programmi  di  attivita' promozionale e pubblicitaria che
attua  direttamente o per il tramite della agenzia regionale Sardegna
promozione,  di  cui  all'art. 7 della legge regionale n. 4 del 2006.
Tali  programmi,  che  possono  comprendere  azioni  di  promozione e
pubblicita'  rivolte ai Paesi terzi, sono notificati alla Commissione
europea  ed  attuati solo dopo l'approvazione ai sensi degli articoli
87  e  88 del trattato CE. L'assessorato regionale dell'agricoltura e
riforma  agro-pastorale  esercita  funzioni di indirizzo in relazione
alle attivita' di promozione e pubblicita' istituzionali dei prodotti
agro-alimentari,   e  zootecnici  svolte  autonomamente  dall'agenzia
regionale Sardegna promozione. Per tali finalita', nell'anno 2008, e'
stanziata la spesa di euro 5.000.000 (UPB S06.04.015).
   15.  L'Amministrazione  regionale  riconosce  le organizzazioni di
produttori  agricoli  e di imprenditori ittici (OP), aventi parametri
individuati  con  delibere della giunta regionale, fatte salve quelle
gia'  riconosciute  alla  data  di  entrata  in vigore della presente
legge,  e  le loro unioni (OC) costituite allo scopo di consentire ai
soci  di  adattare  la  produzione  alle  esigenze  di  mercato  e di
concentrare  l'offerta. A favore degli organismi succitati e a favore
dei  consorzi  di tutela, l'amministrazione regionale eroga aiuti per
l'avviamento in conformita' a quanto disposto dal regolamento (CE) n.
1857/2006 per il settore agricolo e dal regolamento (CE) n. 1595/2004
per il settore della pesca. Per tali finalita' e per il finanziamento
degli aiuti all'avviamento concessi ai sensi della legge regionale n.
14  novembre  2000,  n. 21 (adeguamento delle provvidenze regionali a
favore  dell'agricoltura  agli  orientamenti comunitari in materia di
aiuti  di  Stato  nel  settore  agricolo  e interventi a favore delle
infrastrutture  rurali e della silvicoltura), e' valutata, per l'anno
2008, una spesa di euro 2.060.000 (UPB S06.04.015).
   16.  Per le finalita' di cui al comma 15 e' autorizzata, nell'anno
2008,  la  spesa  di euro 50.000 a favore della cooperativa regionale
produttori del suino tipico sardo (UPB S06.04.015).
   17.  L'art.  16  della  legge regionale n. 21 del 2000 continua ad
applicarsi  sino alla data del 31 dicembre 2013. All'erogazione degli
aiuti  di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'art. 16 della
legge  regionale  n.  21  del  2000 provvede l'agenzia LAORE Sardegna
sulla base delle risorse previste nel proprio bilancio.
   18.  I  piani di ricomposizione e riordino fondiario elaborati dai
consorzi  di bonifica ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n.
215  (nuove  norme  per  la  bonifica  integrale), sono approvati, in
attuazione  dell'art.  28  dello  stesso  regio  decreto, con decreto
dell'assessore  regionale  dell'agricoltura e riforma agro-pastorale,
sentito   il  parere  dell'avvocatura  distrettuale  dello  Stato  di
Cagliari.
   19.  Oltre  alle  funzioni  assegnate  dalle vigenti disposizioni,
all'agenzia  ARGEA  Sardegna  possono essere attribuite, con delibera
della  giunta  regionale,  da  adottarsi  su  proposta dell'assessore
dell'agricoltura  e  riforma  agro-pastorale  e  previo  parere della
competente  commissione  consiliare,  che  deve essere espresso entro
venti giorni, altre funzioni in materia di agricoltura e pesca.
   20. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 19 dell'art. 2 della
legge regionale n. 2 del 2007 e' destinata:
    a) ad abbattere i costi di manutenzione sostenuti dai consorzi di
bonifica  negli  anni  2001,  2002,  2003,  2004,  2005, 2006 e 2007,
detratte  le somme gia' assegnate per le finalita' di cui all'art. 13
della  legge  regionale  n.  14 maggio 1984, n. 21 (riordinamento dei
consorzi  di  bonifica), e successive modifiche ed integrazioni ed ai
commi  1  e  2  dell'art.  30 della legge regionale n. 37 del 1998, e
successive modifiche ed integrazioni;
    b)  ad abbattere i costi relativi alla gestione degli impianti di
sollevamento  sostenuti  dai  consorzi  di bonifica negli anni 2006 e
2007,  detratte  le  somme  gia'  assegnate in attuazione della legge
regionale  n. 26 gennaio 1984, n. 7 (gestione irrigua nei comprensori
di  bonifica)  e  successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 30
della  legge  regionale  n.  37  del  1998  e  successive modifiche e
integrazioni.
   La  giunta  regionale  stabilisce  i  criteri  e  priorita' per la
ripartizione  delle  risorse  tra  i  consorzi  di  bonifica.  Per le
finalita'  di  cui  alle  lettere  a) e b) e' autorizzata l'ulteriore
spesa di euro 1.000.000 (UPB S04.04.003).
   21.  La  Giunta  regionale  definisce  con  apposite  delibere  le
condizioni   di  attuazione  degli  interventi  e  le  condizioni  di
erogazione degli aiuti istituiti nei precedenti commi. Tali aiuti, se
non  altrimenti  disposto,  sono  erogati  in  conformita'  a  quanto
stabilito  dal regolamento (CE) della commissione del 15 dicembre del
2006  n.  1857/2006  relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88
del  trattato  CE  agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie
imprese  attive  nella  produzione  di  prodotti  agricoli  e recante
modifiche del regolamento CE n. 70/2001.
   22. Ai fini dell'attuazione di un piano per l'arresto definitivo e
la  riconversione  delle  imbarcazioni  abilitate all'esercizio della
pesca  costiera  locale  e  che  utilizzano  il  sistema  di  pesca a
strascico,  e'  disposto  uno  stanziamento  di  euro  1.000.000  per
ciascuno  degli  anni  2008,  2009  e 2010. L'attuazione del piano e'
subordinato  alla  sua  approvazione  da  parte  del  Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali (UPB S06.05.003).
   23.  L'Amministrazione  regionale  eroga contributi a favore delle
organizzazioni professionali agricole regionali le cui organizzazioni
nazionali  sono  presenti nel consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro  (CNEL)  e  nel  comitato  delle  organizzazioni professionali
agricole dell'Unione europea (COPA). I contributi sono erogati per lo
svolgimento di attivita':
    a)  di  studio,  ricerca  e  diffusione  della  conoscenza  degli
interventi regionali, nazionali e comunitari nel settore agricolo;
    b)   di   animazione  per  la  diffusione  della  cooperazione  e
dell'associazionismo;
    c) di informazione socio-economica;
    d) di formazione dei propri quadri.
   La Giunta regionale, su proposta dell'assessore dell'agricoltura e
riforma  agro-pastorale,  con  apposita  deliberazione,  definisce  i
criteri  e  le  modalita'  di  erogazione  dei  contributi sentite le
organizzazioni  di cui sopra; gli oneri derivanti dall'attuazione del
presente   comma   sono   valutati   in  annui  euro  1.500.000  (UPB
S05.03.004).
   24.  A  decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono
abrogate le seguenti disposizioni:
    a)  legge  regionale  6  aprile  1954,  n.  7  (provvedimenti per
promuovere  e diffondere la conoscenza delle provvidenze regionali in
agricoltura dei sistemi razionali di coltivazione, di allevamento del
bestiame e di trasformazione dei prodotti agricoli biologici);
    b)  legge  regionale  n.  26  aprile  1974,  n.  5  (modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1954, n. 7);
    c)  legge  regionale  n.  8  gennaio  1986,  n.  1  (rogazione di
contributi   per  favorire  le  attivita'  dei  coltivatori  e  degli
allevatori diretti sui problemi dello sviluppo economico e sociale).
   25.  A  decorrere  dall'entrata  in vigore della presente legge e'
abrogata la lettera a) del comma 4 dell'art. 11 della legge regionale
n. 14 aprile 2006, n. 3 (disposizioni in materia di pesca).
   26. Il controllo sugli organi e sugli atti dei consorzi fra utenti
di  strade  vicinali  e'  attribuito  ai comuni in cui hanno sede gli
stessi  consorzi,  secondo  le modalita', i termini e le procedure di
cui  alla  legge  regionale 23 ottobre 1978, n. 62 (i controlli sugli
enti  locali),  e alla legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 (nuove
norme  sul  controllo  sugli  atti  degli  enti locali), e successive
modifiche ed integrazioni.
   27.  Al  fine  di  provvedere  al  supporto  della  gestione delle
partecipate  regionali Carbosulcis S.p.a., Fluorite di Silius S.p.a.,
IGEA  S.p.a.,  Progemisa S.p.a., e' autorizzata, nell'esercizio 2008,
la spesa complessiva di euro 47.000.000 (UPB S06.03.024).
   28.  Al fine di procedere all'espletamento delle opere di bonifica
e  messa  in  sicurezza  del  sito  minerario  Genna  Tres  Montis  e
dell'impianto   di   arricchimento   di  Assemini,  l'amministrazione
regionale  e' autorizzata ad affidare apposita commessa a Fluorite di
Silius  S.p.a.,  soggetto  assegnatario  della concessione, nonche' a
corrispondere   a  Nuova  Mineraria  Silius  S.p.a.  in  liquidazione
l'importo  relativo  ai  lavori  di  bonifica  e  messa  in sicurezza
effettuati  nel  periodo  maggio/giugno  2007;  alla  relativa  spesa
valutata  in  complessivi  euro  17.513.000  si  fa  fronte  con  gli
stanziamenti  disposti  dall'art.  1,  comma  7 (per euro 2.913.000),
dall'art.  24,  comma  5  (per  euro  4.000.000)  e comma 7 (per euro
6.600.000)  della  legge regionale n. 2 del 2007, che a tal fine sono
conservati   nel   conto   dei   residui,   nonche'  con  l'ulteriore
autorizzazione di spesa di, euro 4.000.000 (UPB S06.03.023).
   29.   Per   le  finalita'  di  cui  all'art.  11,  comma  14,  del
decreto-legge  14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito
del   Piano   di   azione   per  lo  sviluppo  economico,  sociale  e
territoriale),   convertito   con   legge  14  maggio  2005,  n.  80,
concernente  l'assegnazione,  da parte della Regione Sardegna, di una
concessione  integrata  per  la gestione della miniera di carbone del
Sulcis   e  la  produzione  di  energia  elettrica,  e'  autorizzata,
nell'anno  2008,  l'ulteriore  spesa di euro 50.000 a copertura degli
oneri  derivanti  dall'espletamento  delle  procedure  di  gara  (UPB
S06.03.021)  e  la  spesa  di  euro 6.600.000 a copertura degli oneri
derivanti  dall'acquisizione  delle  aree  mettere a disposizione del
nuovo concessionario (UPB S06.03.022).
   30.  L'autorizzata,  nell'anno  2008,  la  spesa di euro 5.300.000
quale  ricapitalizzazione  della societa' IGEA finalizzata, quanto ad
euro  3.000.000 per interventi di bonifica e di ripristino ambientale
delle  aree  minerarie  dismesse,  quanto  ad  euro  2.000.000 per lo
smaltimento  di  rifiuti  pericolosi  delle aree minerarie dismesse e
quanto  ad  euro  300.000 per la messa e tenuta in sicurezza dei siti
minerari aperti al pubblico (UPB S04.06.002 e S03.01.003).
   31.  Al  fine  di  provvedere al pagamento di oneri rinvenienti da
commesse  affidate  a  Progemisa  S.p.a. per il supporto tecnico alle
attivita'  regionali  e'  autorizzata,  nell'esercizio 2008, la spesa
complessiva  di  euro  3.790.000,  di  cui  euro 3.340.000 per lavori
effettuati nell'esercizio 2008 ed euro 450.000 quale saldo di impegni
pregressi (UPB S06.03.023).
   32.  Al  fine  di  stimolare e supportare lo sviluppo di attivita'
industriali  manifatturiere;  e'  costituita  tra la Regione autonoma
della Sardegna e l'ENEA una societa' per azioni avente per oggetto lo
sviluppo  di tecnologie innovative nell'ambito delle fonti di energia
innovabili,  con particolare riferimento al solare termo-dinamico, al
fotovoltaico,   alla   dinamica   dei  fluidi  per  aerogeneratori  e
all'agro-energia; le azioni della nuova societa' sono ripartite tra i
soci  nella  misura  del  50  per  cento;  la  dotazione iniziale del
capitale sociale da parte della Regione e' valutata in euro 250.000 e
fa carico agli stanziamenti iscritti in conto dell'UPB S01.05.002.
   33.  Per  il  potenziamento dell'agenzia per l'energia sostenibile
della  provincia  di  Oristano e' autorizzata la spesa di euro 50.000
per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 (UPB S04.0l.003).
   34.  L'autorizzazione  di  spesa di cui all'art. 6, comma 9, della
legge  regionale  n.  22  dicembre  2003, n. 13 (Modifiche alla legge
regionale  n.  29  aprile  2003,  n.  3  «legge  finanziaria  2003»),
variazioni  di  bilancio  e  disposizioni  varie),  e' destinata agli
interventi  di  rilancio  e  di  reindustrializzazione  dell'area  di
Arbatax;  il  relativo  programma  di  intervento  e' approvato dalla
giunta  regionale su proposta dell'assessore competente in materia di
industria (UPB S06.03.017).
   35.  La  Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia
di  programmazione  dello  sviluppo economico territoriale, provvede,
con  deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore
regionale  dell'industria, previo parere della commissione consiliare
competente  che  deve  essere  espresso entro trenta giorni decorsi i
quali si intende acquisito, a:
    a)  individuare  le  aree  industriali  e  le aree ecologicamente
attrezzate  sul  territorio  regionale, assicurando la partecipazione
degli enti locali e dei soggetti interessati;
    b)   assicurare   il   coordinamento   degli  interventi  per  la
realizzazione,   l'ampliamento   e   il   completamento   delle  aree
ecologicamente attrezzate;
    c)   promuovere  piani  e  progetti  di  sviluppo  generale,  con
particolare riguardo alla riqualificazione ambientale e al riutilizzo
delle aree produttive eventualmente dismesse.
   36.  In  coerenza  con  la programmazione regionale e provinciale,
nelle  aree industriali di dimensione comunale, spettano ai comuni le
funzioni amministrative relative a:
    a)   la   progettazione   e   la   realizzazione   di   opere  di
urbanizzazione,  infrastrutture  e servizi, nonche' di spazi pubblici
destinati ad attivita' collettive;
    b)  la  vendita,  l'assegnazione e la concessione alle imprese di
aree attrezzate per insediamenti produttivi;
    c)  la  realizzazione  e  la  gestione  di impianti comuni per la
fornitura di servizi alle imprese insediate;
    d)  la  determinazione  e la riscossione dei corrispettivi dovuti
per i servizi di manutenzione delle opere di gestione degli impianti;
    e)  il  recupero  dei  rustici  e  immobili industriali per nuove
destinazioni  a  fini  produttivi e per l'attuazione dei programmi di
reindustrializzazione.
   37.  I  comuni,  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge,  esercitano le competenze loro spettanti ai sensi del comma 36
nel  quadro degli strumenti di programmazione economica e di politica
industriale  regionale  e  provinciale e in coerenza con i rispettivi
piani urbanistici comunali.
   38. Gli enti di cui alla tabella F, parte I, sono soppressi. Entro
il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, con
decreto  del  Presidente  della  Regione,  previa deliberazione della
Giunta    regionale,    su    proposta    dell'assessore    regionale
dell'industria,  si  provvede  allo  scioglimento  degli  organi  dei
consorzi  soppressi  e  alla nomina di un commissario liquidatore. La
giunta    regionale    con   propria   deliberazione,   su   proposta
dell'assessore  regionale  dell'industria,  impartisce al commissario
liquidatore  apposite  direttive  sui  tempi  e sulle modalita' delle
procedure  liquidatorie.  Nell'ambito delle procedure di liquidazione
degli enti soppressi si provvede al riordino e alla razionalizzazione
delle societa' partecipate dai consorzi anche mediante la dismissione
delle partecipazioni. Le attivita' e le passivita' trasferite a esito
della  procedura liquidatoria non devono comunque comportare un saldo
negativo  per  gli  enti subentranti nella titolarita' delle suddette
funzioni.  La procedura liquidatoria deve essere portata a compimento
entro centottanta giorni dalla nomina del commissario.
   39.   Qualora   i  singoli  comuni  destinatari  delle  competenze
trasferite  dai  consorzi  ritengano  che  le funzioni possano essere
svolte  piu'  efficacemente  a  livello  sovracomunale,  entro trenta
giorni  dall'approvazione  della legge di riforma di cui al comma 40,
possono  chiedere  che  le  competenze  siano  attribuite  all'organo
sovracomunale nei limiti previsti dalla legge medesima.
   40.  Entro  centocinquanta  giorni  dall'entrata  in  vigore della
presente  legge, il consiglio regionale approva una legge finalizzata
alla  riallocazione  delle  funzioni  in materia di aree industriali,
secondo gli indirizzi espressi dalle disposizioni previste in materia
dalla  legge  finanziaria  dello  Stato  per  l'anno 2008. In caso di
mancata  approvazione  della  legge  la giunta regionale, su proposta
dell'assessore  competente, nomina i commissari per la soppressione e
la  liquidazione  degli  enti  di  dimensione provinciale di cui alla
tabella  F,  parte  II,  e  provvede,  previo parere della competente
commissione  consiliare,  da esprimersi entro trenta giorni decorsi i
quali  il  parere si intende acquisito, con analogo provvedimento, da
adottarsi entro i successivi novanta giorni, alla riallocazione delle
funzioni svolte dagli enti soppressi presso gli enti locali.
   41. Fino all'approvazione della legge sui consorzi industriali non
e'  consentito  modificare piante organiche ed incarichi dirigenziali
nei consorzi medesimi.
   42.  Gli  oneri derivanti dall'applicazione dei commi dal 35 al 40
sono valutati in euro 7.415.000 annui (UPB S06.03.029).
   43.  L'autorizzazione  di spesa di euro 15.000.000 di cui all'art.
23,  comma  2,  lettera  a),  della legge regionale n. 2 del 2007, e'
destinata   a   finanziare  programmi  di  intervento  finalizzati  a
sostenere  iniziative  integrate  di ospitalita' volte al recupero di
edifici  primati  di  pregio,  di  valenza storica o, in linea con il
piano  paesaggistico  regionale,  di  abitazioni  iscritte  da almeno
cinquanta  anni  nel catasto urbano, realizzati da imprese o consorzi
di  imprese  attraverso  un circuito regionale o interprovinciale; il
relativo  programma d'intervento e' approvato dalla giunta regionale,
su proposta dell'assessore competente in materia di turismo, che deve
tener  conto  anche  di  progetti  gia'  presentati nell'ambito della
progettazione integrata (UPB S06.02.003).
   44.  La  Regione  e'  autorizzata  a  concedere sovvenzioni per le
infrastrutturazioni  funzionali  alle  attivita'  produttive a favore
delle  aree  industriali, in coerenza con la programmazione regionale
in materia di aree comunali e sovracomunali. Il relativo programma di
spesa e' approvato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore
competente in materia di industria. Per l'anno 2008 e' autorizzato la
stanziamento di euro 6.000.000 (UPB S06.03.020).
   45.  Per  il  conseguimento  delle  finalita' previste dal comma 4
dell'art.  23  della  legge  regionale  n.  2 del 2007, relativo alla
salvaguardia,    alla   conservazione,   alla   promozione   e   alla
valorizzazione  dell'artigianato  tipico,  tradizionale  e  artistico
della  Sardegna, e' autorizzata, nell'anno 2008, l'ulteriore spesa di
euro 5.000.000 (UPB S06.03.00l).
   46.  I distributori automatici per la somministrazione di alimenti
e  bevande, in locali esclusivamente adibiti a tale attivita' che, ai
sensi  dell'art.  27  della  legge  regionale  18  maggio  2006, n. 5
(disciplina  generale delle attivita' commerciali), sono assoggettati
alle  disposizioni  concernenti  l'autorizzazione  degli  esercizi di
somministrazione  di  alimenti  e  bevande  aperti  o  non  aperti al
pubblico  di  cui  agli  articoli  22 e 23 della medesima legge, sono
definiti  tra  le forme speciali di vendita, come indicato all'art. 3
della stessa legge regionale e, pertanto, non limitati nell'orario di
apertura e di chiusura.
   47.  Al  fine  di  agevolare  l'accesso al credito delle piccole e
medie  imprese e nel rispetto della normativa comunitaria vigente, la
Regione  sostiene lo sviluppo dei consorzi fidi aventi sede operativa
in  Sardegna  e  costituiti  da  piccole  e medie imprese dei settori
dell'industria,  artigianato, cooperazione, commercio, pesca, turismo
e   servizi   `mediante   la   concessione  di  contributi  destinati
all'integrazione dei fondi rischi costituiti presso i confidi stessi.
A  tal  fine  e' autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per ciascuno
degli  anni  2008,  2009,  2010  e  2011 (UPB S06.03.001, S06.03.008,
S06.03.019, S06.03.028, S06.05.003).
   Gli  atti  di  fusione  dei  consorzi  esistenti  costituiscono un
parametro prioritario per la ripartizione delle risorse.
   48.  La  Giunta regionale, su proposta degli assessori competenti,
approva  le  direttive  di attuazione dell'intervento di cui al comma
47,   stabilendo  le  modalita'  operative  e  le  procedure  per  la
presentazione  delle  domande  di  contributo.  Per  il  riparto  dei
contributi  stessi  si deve aver riguardo al numero dei soci aderenti
ai  consorzi  e al volume degli affidamenti garantiti o all'ammontare
delle garanzie prestate.
   49.  L'Amministrazione  regionale  e' autorizzata a concedere, per
gli  anni  2008,  2009,  2010  e  2011,  nei  limiti della regola «de
minimis»,  contributi  in conto interessi sui prestiti concessi dalle
banche  o  intermediari  alle  imprese  facenti  parte di consorzi di
garanzia  fidi aventi sede legale in Sardegna ed operanti nei settori
del  commercio,  turismo  e servizi; la relativa spesa e' valutata in
euro 3.000.000 annui (UPB S06.03.009).
   50.  Al  fine  di  agevolare  l'accesso  al credito da parte delle
imprese  femminili,  l'amministrazione  regionale  e'  autorizzata ad
istituire, nel rispetto della vigente normativa comunitaria, un fondo
di  controgaranzia.  Dal  fondo  di  controgaranzia sono assistite le
garanzie prestate dai consorzi fidi, aventi sede legale e operatia in
Sardegna,  a  fronte  di  anticipazioni  bancarie,  prestiti  e mutui
erogati,  per  il  loro  tramite,  alle  imprese femminili cosi' come
definite  dalla  legge  25 febbraio 1992, n. 215 (azioni positive per
l'imprenditoria    femminile),    e    successive   modificazioni   e
integrazioni.  Su  proposta  dell'assessore  competente in materia di
lavoro, la giunta regionale, in attuazione delle vigenti disposizioni
di  legge in materia di trasparenza amministrativa e informazione dei
soggetti   aventi  titolo  all'accesso  ai  benefici,  stabilisce  le
modalita'  di  attivazione  e  operative  del  fondo  e  i criteri di
gestione  dello  stesso;  gli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
presente  comma sono valutati in euro 500.000 per ciascuno degli anni
2008 e 2009 (UPB S06.03.025).
   51.  Le  risorse  gia' stanziate nel bilancio regionale per l'anno
2007,  pari a euro 1.800.000, quale cofinanziamento disposto ai sensi
dell'art. 3 della legge regionale n. 28 dicembre 2000, n. 26 (norme a
sostegno  all'imprenditoria  femminile  in  attuazione della legge 25
febbraio  1992,  n.  215),  e  ricompreso  nell'art.  35  della legge
regionale   n.   2   del  2007,  sono  conservate  quale  residuo  di
stanziamento  e  sono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie
delle  istanze considerate idonee relative al VI bando della legge n.
215 del 1992, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
2000,  n.  314  (regolamento  per la semplificazione del procedimento
recante  la  disciplina  del provvedimento relativo agli interventi a
favore dell'imprenditoria femminile).
   52.  Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  6  della legge 28
novembre  2005,  n.  246  (semplificazione  e riassetto normativo per
l'anno  2005),  e dal decreto legislativo n. 198 del 2006, la Regione
uniforma  il proprio ordinamento ed in particolare quanto previsto in
materia  di  imprenditoria  femminile dalla legge regionale n. 26 del
2000.  A questo fine sono abrogate tutte le disposizioni regionali in
contrasto con la suddetta normativa.
   53. L'autorizzato, nell'anno 2008, lo stanziamento di euro 200.000
quale  contributo  all'agenzia regionale delle entrate (ARASE) per la
realizzazione  di  un  progetto  di domiciliazione delle imprese (UPB
S01.04.002).
   54.  Dopo  il  comma 8 dell'art. 26 della legge regionale n. 2 del
2007, e' aggiunto il seguente:
   «8-bis.  Il  residuo patrimonio dell'osservatorio economico S.r.l.
e'  trasferito  all'agenzia  mediante  apposito contratto di cessione
d'azienda  senza il pagamento di alcun corrispettivo, ma con subentro
dell'agenzia   in  tutti  i  rapporti  giuridici  attivi  e  passivi.
L'agenzia   si   fa   carico   di   estinguere  tutte  le  passivita'
dell'osservatorio  economico  S.r.l.  sorte  fino alla data della sua
formale estinzione.».
   55.  I  termini  previsti  dal  comma  16 dell'art. 21 della legge
regionale  n. 2 del 2007, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre
2008.