Art. 7. Disposizioni a favore del sistema produttivo isolano 1. L'amministrazione regionale, al fine di favorire il miglioramento dello stato sanitario degli allevamenti suini, di tutelare la salute pubblica garantendo la sicurezza alimentare e di contrastare il fenomeno del pascolo brado nelle terre pubbliche, eroga aiuti a favore delle aziende suinicole situate nella zona ad alto rischio come definita dal piano di eradicazione delle pesti suine con priorita' per i comuni individuati all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente della Regione del 16 gennaio 2006, n. 1, per il miglioramento, l'adeguamento o la realizzazione delle strutture aziendali di allevamento, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti; a tal fine e' autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 2.000.000. La giunta regionale, su proposta dell'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, previo parere della competente commissione consiliare, che deve essere espresso entro quindici giorni decorsi i quali il parere si intende acquisito, stabilisce i criteri e le modalita' di finanziamento (UPB S06.04.009). 2. Una quota pari a 600.000 euro dello stanziamento della UPB S06.04.006 (cap. SC06.0970 del bilancio della Regione per l'anno 2008 e' destinata alla concessione degli aiuti previsti dall'art. 23 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8 (norme per l'accelerazione della spesa delle risorse del FEOGA - Orientamento e interventi urgenti per l'agricoltura), a favore degli imprenditori agricoli danneggiati dalla tubercolosi bovina negli anni 2006, 2007 e 2008. 3. E' autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 6.000.000 per l'acquisizione, l'adeguamento o la realizzazione di aree, punti vendita, piattaforme distributive, strutture commerciali in genere, da affidare in gestione a condizioni di mercato, ai produttori ortofrutticoli e florovivaistici associati, con priorita' per le organizzazioni dei produttori riconosciute (UPB S06.04.0l0). 4. E' autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 3.000.000 per le finalita' stabilite dall'art. 21, comma 4, della legge regionale n. 2 del 2007 (UPB S06.01.002); le agevolazioni di cui al medesimo comma sono estese, altresi', alle societa' di capitali a prevalente partecipazione cooperativa ed ai consorzi di cooperative di trasformazione e commercializzazione. 5. E' autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 5.000.000 per la concessione di contributi a favore degli enti locali per l'acquisizione e riconversione a fini istituzionali o, comunque di pubblica utilita', di aree, stabilimenti e impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agro-alimentari dismessi; il relativo programma d'intervento e' approvato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale previo parere della competente commissione consiliare che deve essere espresso entro quindici giorni decorsi i quali il parere si intende acquisito (UPB S06.04.013). 6. Per gli adempimenti connessi all'ottemperanza del decreto ministeriale 16 marzo 1999, n. 79 (attuazione della direttiva 96/92 CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), al fine di favorire l'applicazione del principio che prevede la presenza di un unico distributore di energia elettrica nel territorio comunale e' autorizzata, nell'anno 2008, la costituzione di un fondo di euro 2.000.000 a favore degli enti locali titolari di servizio elettrico comunale per l'abbattimento degli oneri di acquisizione di clienti ed impianti ENEL S.p.a. (UPB S01.06.00l); il relativo programma di intervento e' approvato dalla giunta regionale a termini dell'art. 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della presidenza e degli assessorati regionali). 7. L'amministrazione regionale eroga i contributi di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 31 gennaio 2002, n. 4 (interventi a favore di forme collettive di garanzia fidi nel settore agricolo), a favore dei consorzi fidi vigenti alla data del 31 dicembre 2007, aventi i requisiti di cui all'art. 2 della legge medesima; per tali finalita' e' autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 1.000.000 per quanto previsto all'art. 1, comma 2, lettera a), e 500.000 per quanto previsto all'art. 1, comma 2, lettera b), della medesima legge (UPB S06.04.004). 8. Le competenze in materia di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio regionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, compresa l'attivita' ispettiva, sono attribuite all'assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale che si avvale, per gli aspetti tecnico scientifici, dell'agenzia AGRIS Sardegna alla quale e' demandata, in coerenza con quanto disposto dall'art. 9 della legge regionale n. 13 del 2006, l'attivita' del laboratorio fitopatologico e, per l'attivita' ispettiva, dell'Agenzia LAORE Sardegna. Le spese relative all'esercizio delle funzioni in materia fitosanitaria demandate all'Agenzia AGRIS Sardegna sono a carico della stessa agenzia che vi provvede con risorse finanziarie del proprio bilancio. 9. Le funzioni gia' esercitate dall'istituto di incremento ippico e trasferite all'Agenzia LAORE Sardegna, a norma del comma 10 dell'art. 21 della legge regionale n. 2 del 2007, sono assunte entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dall'Agenzia AGRIS Sardegna che succede all'Agenzia LAORE in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi allo stesso istituto. Il dipartimento per l'incremento ippico istituito dalla lettera e) del comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 13 del 2006, e' soppresso e conseguentemente istituito quale articolazione della struttura organizzativa di AGRIS Sardegna. L'amministrazione regionale e' autorizzata ad adeguare, in relazione a quanto disposto a presente comma, gli atti di cui all'art. 28 della legge regionale n. 13 del 2006, nel rispetto delle procedure ivi previste; con decreto dell'assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio sono apportate le necessarie variazioni al bilancio. 10. L'amministrazione regionale incentiva le produzioni di qualita' erogando, ai produttori agricoli che corrispondono alla definizione di piccola, media impresa dell'allegato 1 del regolamento (CE) n. 70/2001 (di seguito PMI), aiuti per: a) l'ideazione e la progettazione del prodotto; b) la presentazione delle domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificita'; c) la partecipazione a sistemi di qualita' alimentare non finanziabili con il programma di sviluppo rurale 2007/20 13 (PSR); gli aiuti sono erogati sotto forma di servizi e sino al 100 per cento delle spese ammesse. 11. L'Amministrazione regionale eroga altresi' aiuti alle PMI attive nella trasformazione dei prodotti agricoli sino a 200.000 euro per azienda e per triennio, ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore «de minimis» (di seguito regolamento (CE) n. 1998/2006) per: a) l'ideazione e la progettazione del prodotto; b) la presentazione delle domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificita'; c) l'introduzione di sistemi di certificazione della qualita'; d) la formazione del personale che applica i sistemi di cui alla lettera c); e) la partecipazione a sistemi di qualita' alimentare; per le finalita' di cui al comma 10 e al presente comma e' autorizzata una spesa valutata in euro 400.000 annui (UPB S06.04.0l5). 12. L'Amministrazione regionale: a) eroga aiuti sino al 100 per cento delle spese ammesse per la partecipazione delle PMI agricole e zootecniche a concorsi, fiere, mostre, forum e seminari per lo scambio di conoscenze tra imprese; b) partecipa alle spese sostenute dalle PMI attive nella trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, per un massimo di 200.000 euro per azienda e per triennio, per le attivita' di cui al comma 11, conformemente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1998/2006; c) eroga aiuti sino al 50 per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di campagne pubblicitarie, alle organizzazioni di produttori (OP), alle loro unioni (OC), alle imprese agricole di trasformazione costituite in consorzi di cooperative e ai consorzi di tutela; l'intensita' dell'aiuto puo' essere elevata sino al 100 per cento per le campagne pubblicitarie di carattere generico. 13. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, definisce le condizioni di erogazione degli aiuti di cui alla lettera c) del comma 12, in conformita' a quanto disposto dagli «Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013» capitolo VI.D; l'erogazione degli aiuti alla pubblicita' e' subordinata all'approvazione della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE; per le finalita' di cui ai commi 12 e 14 sono azioni pubblicitarie le operazioni intese a indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto ed e' autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 1.000.000 (UPB S06.04.015). 14. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, definisce, previo parere della competente commissione consiliare da rendersi entro quindici giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito, programmi di attivita' promozionale e pubblicitaria che attua direttamente o per il tramite della agenzia regionale Sardegna promozione, di cui all'art. 7 della legge regionale n. 4 del 2006. Tali programmi, che possono comprendere azioni di promozione e pubblicita' rivolte ai Paesi terzi, sono notificati alla Commissione europea ed attuati solo dopo l'approvazione ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE. L'assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale esercita funzioni di indirizzo in relazione alle attivita' di promozione e pubblicita' istituzionali dei prodotti agro-alimentari, e zootecnici svolte autonomamente dall'agenzia regionale Sardegna promozione. Per tali finalita', nell'anno 2008, e' stanziata la spesa di euro 5.000.000 (UPB S06.04.015). 15. L'Amministrazione regionale riconosce le organizzazioni di produttori agricoli e di imprenditori ittici (OP), aventi parametri individuati con delibere della giunta regionale, fatte salve quelle gia' riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge, e le loro unioni (OC) costituite allo scopo di consentire ai soci di adattare la produzione alle esigenze di mercato e di concentrare l'offerta. A favore degli organismi succitati e a favore dei consorzi di tutela, l'amministrazione regionale eroga aiuti per l'avviamento in conformita' a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1857/2006 per il settore agricolo e dal regolamento (CE) n. 1595/2004 per il settore della pesca. Per tali finalita' e per il finanziamento degli aiuti all'avviamento concessi ai sensi della legge regionale n. 14 novembre 2000, n. 21 (adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), e' valutata, per l'anno 2008, una spesa di euro 2.060.000 (UPB S06.04.015). 16. Per le finalita' di cui al comma 15 e' autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 50.000 a favore della cooperativa regionale produttori del suino tipico sardo (UPB S06.04.015). 17. L'art. 16 della legge regionale n. 21 del 2000 continua ad applicarsi sino alla data del 31 dicembre 2013. All'erogazione degli aiuti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 21 del 2000 provvede l'agenzia LAORE Sardegna sulla base delle risorse previste nel proprio bilancio. 18. I piani di ricomposizione e riordino fondiario elaborati dai consorzi di bonifica ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (nuove norme per la bonifica integrale), sono approvati, in attuazione dell'art. 28 dello stesso regio decreto, con decreto dell'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentito il parere dell'avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari. 19. Oltre alle funzioni assegnate dalle vigenti disposizioni, all'agenzia ARGEA Sardegna possono essere attribuite, con delibera della giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e previo parere della competente commissione consiliare, che deve essere espresso entro venti giorni, altre funzioni in materia di agricoltura e pesca. 20. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 19 dell'art. 2 della legge regionale n. 2 del 2007 e' destinata: a) ad abbattere i costi di manutenzione sostenuti dai consorzi di bonifica negli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, detratte le somme gia' assegnate per le finalita' di cui all'art. 13 della legge regionale n. 14 maggio 1984, n. 21 (riordinamento dei consorzi di bonifica), e successive modifiche ed integrazioni ed ai commi 1 e 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 37 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni; b) ad abbattere i costi relativi alla gestione degli impianti di sollevamento sostenuti dai consorzi di bonifica negli anni 2006 e 2007, detratte le somme gia' assegnate in attuazione della legge regionale n. 26 gennaio 1984, n. 7 (gestione irrigua nei comprensori di bonifica) e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 30 della legge regionale n. 37 del 1998 e successive modifiche e integrazioni. La giunta regionale stabilisce i criteri e priorita' per la ripartizione delle risorse tra i consorzi di bonifica. Per le finalita' di cui alle lettere a) e b) e' autorizzata l'ulteriore spesa di euro 1.000.000 (UPB S04.04.003). 21. La Giunta regionale definisce con apposite delibere le condizioni di attuazione degli interventi e le condizioni di erogazione degli aiuti istituiti nei precedenti commi. Tali aiuti, se non altrimenti disposto, sono erogati in conformita' a quanto stabilito dal regolamento (CE) della commissione del 15 dicembre del 2006 n. 1857/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifiche del regolamento CE n. 70/2001. 22. Ai fini dell'attuazione di un piano per l'arresto definitivo e la riconversione delle imbarcazioni abilitate all'esercizio della pesca costiera locale e che utilizzano il sistema di pesca a strascico, e' disposto uno stanziamento di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. L'attuazione del piano e' subordinato alla sua approvazione da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (UPB S06.05.003). 23. L'Amministrazione regionale eroga contributi a favore delle organizzazioni professionali agricole regionali le cui organizzazioni nazionali sono presenti nel consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e nel comitato delle organizzazioni professionali agricole dell'Unione europea (COPA). I contributi sono erogati per lo svolgimento di attivita': a) di studio, ricerca e diffusione della conoscenza degli interventi regionali, nazionali e comunitari nel settore agricolo; b) di animazione per la diffusione della cooperazione e dell'associazionismo; c) di informazione socio-economica; d) di formazione dei propri quadri. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, con apposita deliberazione, definisce i criteri e le modalita' di erogazione dei contributi sentite le organizzazioni di cui sopra; gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono valutati in annui euro 1.500.000 (UPB S05.03.004). 24. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni: a) legge regionale 6 aprile 1954, n. 7 (provvedimenti per promuovere e diffondere la conoscenza delle provvidenze regionali in agricoltura dei sistemi razionali di coltivazione, di allevamento del bestiame e di trasformazione dei prodotti agricoli biologici); b) legge regionale n. 26 aprile 1974, n. 5 (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1954, n. 7); c) legge regionale n. 8 gennaio 1986, n. 1 (rogazione di contributi per favorire le attivita' dei coltivatori e degli allevatori diretti sui problemi dello sviluppo economico e sociale). 25. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e' abrogata la lettera a) del comma 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 14 aprile 2006, n. 3 (disposizioni in materia di pesca). 26. Il controllo sugli organi e sugli atti dei consorzi fra utenti di strade vicinali e' attribuito ai comuni in cui hanno sede gli stessi consorzi, secondo le modalita', i termini e le procedure di cui alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62 (i controlli sugli enti locali), e alla legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 (nuove norme sul controllo sugli atti degli enti locali), e successive modifiche ed integrazioni. 27. Al fine di provvedere al supporto della gestione delle partecipate regionali Carbosulcis S.p.a., Fluorite di Silius S.p.a., IGEA S.p.a., Progemisa S.p.a., e' autorizzata, nell'esercizio 2008, la spesa complessiva di euro 47.000.000 (UPB S06.03.024). 28. Al fine di procedere all'espletamento delle opere di bonifica e messa in sicurezza del sito minerario Genna Tres Montis e dell'impianto di arricchimento di Assemini, l'amministrazione regionale e' autorizzata ad affidare apposita commessa a Fluorite di Silius S.p.a., soggetto assegnatario della concessione, nonche' a corrispondere a Nuova Mineraria Silius S.p.a. in liquidazione l'importo relativo ai lavori di bonifica e messa in sicurezza effettuati nel periodo maggio/giugno 2007; alla relativa spesa valutata in complessivi euro 17.513.000 si fa fronte con gli stanziamenti disposti dall'art. 1, comma 7 (per euro 2.913.000), dall'art. 24, comma 5 (per euro 4.000.000) e comma 7 (per euro 6.600.000) della legge regionale n. 2 del 2007, che a tal fine sono conservati nel conto dei residui, nonche' con l'ulteriore autorizzazione di spesa di, euro 4.000.000 (UPB S06.03.023). 29. Per le finalita' di cui all'art. 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito con legge 14 maggio 2005, n. 80, concernente l'assegnazione, da parte della Regione Sardegna, di una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica, e' autorizzata, nell'anno 2008, l'ulteriore spesa di euro 50.000 a copertura degli oneri derivanti dall'espletamento delle procedure di gara (UPB S06.03.021) e la spesa di euro 6.600.000 a copertura degli oneri derivanti dall'acquisizione delle aree mettere a disposizione del nuovo concessionario (UPB S06.03.022). 30. L'autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 5.300.000 quale ricapitalizzazione della societa' IGEA finalizzata, quanto ad euro 3.000.000 per interventi di bonifica e di ripristino ambientale delle aree minerarie dismesse, quanto ad euro 2.000.000 per lo smaltimento di rifiuti pericolosi delle aree minerarie dismesse e quanto ad euro 300.000 per la messa e tenuta in sicurezza dei siti minerari aperti al pubblico (UPB S04.06.002 e S03.01.003). 31. Al fine di provvedere al pagamento di oneri rinvenienti da commesse affidate a Progemisa S.p.a. per il supporto tecnico alle attivita' regionali e' autorizzata, nell'esercizio 2008, la spesa complessiva di euro 3.790.000, di cui euro 3.340.000 per lavori effettuati nell'esercizio 2008 ed euro 450.000 quale saldo di impegni pregressi (UPB S06.03.023). 32. Al fine di stimolare e supportare lo sviluppo di attivita' industriali manifatturiere; e' costituita tra la Regione autonoma della Sardegna e l'ENEA una societa' per azioni avente per oggetto lo sviluppo di tecnologie innovative nell'ambito delle fonti di energia innovabili, con particolare riferimento al solare termo-dinamico, al fotovoltaico, alla dinamica dei fluidi per aerogeneratori e all'agro-energia; le azioni della nuova societa' sono ripartite tra i soci nella misura del 50 per cento; la dotazione iniziale del capitale sociale da parte della Regione e' valutata in euro 250.000 e fa carico agli stanziamenti iscritti in conto dell'UPB S01.05.002. 33. Per il potenziamento dell'agenzia per l'energia sostenibile della provincia di Oristano e' autorizzata la spesa di euro 50.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 (UPB S04.0l.003). 34. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6, comma 9, della legge regionale n. 22 dicembre 2003, n. 13 (Modifiche alla legge regionale n. 29 aprile 2003, n. 3 «legge finanziaria 2003»), variazioni di bilancio e disposizioni varie), e' destinata agli interventi di rilancio e di reindustrializzazione dell'area di Arbatax; il relativo programma di intervento e' approvato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di industria (UPB S06.03.017). 35. La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di programmazione dello sviluppo economico territoriale, provvede, con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale dell'industria, previo parere della commissione consiliare competente che deve essere espresso entro trenta giorni decorsi i quali si intende acquisito, a: a) individuare le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate sul territorio regionale, assicurando la partecipazione degli enti locali e dei soggetti interessati; b) assicurare il coordinamento degli interventi per la realizzazione, l'ampliamento e il completamento delle aree ecologicamente attrezzate; c) promuovere piani e progetti di sviluppo generale, con particolare riguardo alla riqualificazione ambientale e al riutilizzo delle aree produttive eventualmente dismesse. 36. In coerenza con la programmazione regionale e provinciale, nelle aree industriali di dimensione comunale, spettano ai comuni le funzioni amministrative relative a: a) la progettazione e la realizzazione di opere di urbanizzazione, infrastrutture e servizi, nonche' di spazi pubblici destinati ad attivita' collettive; b) la vendita, l'assegnazione e la concessione alle imprese di aree attrezzate per insediamenti produttivi; c) la realizzazione e la gestione di impianti comuni per la fornitura di servizi alle imprese insediate; d) la determinazione e la riscossione dei corrispettivi dovuti per i servizi di manutenzione delle opere di gestione degli impianti; e) il recupero dei rustici e immobili industriali per nuove destinazioni a fini produttivi e per l'attuazione dei programmi di reindustrializzazione. 37. I comuni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le competenze loro spettanti ai sensi del comma 36 nel quadro degli strumenti di programmazione economica e di politica industriale regionale e provinciale e in coerenza con i rispettivi piani urbanistici comunali. 38. Gli enti di cui alla tabella F, parte I, sono soppressi. Entro il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale dell'industria, si provvede allo scioglimento degli organi dei consorzi soppressi e alla nomina di un commissario liquidatore. La giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale dell'industria, impartisce al commissario liquidatore apposite direttive sui tempi e sulle modalita' delle procedure liquidatorie. Nell'ambito delle procedure di liquidazione degli enti soppressi si provvede al riordino e alla razionalizzazione delle societa' partecipate dai consorzi anche mediante la dismissione delle partecipazioni. Le attivita' e le passivita' trasferite a esito della procedura liquidatoria non devono comunque comportare un saldo negativo per gli enti subentranti nella titolarita' delle suddette funzioni. La procedura liquidatoria deve essere portata a compimento entro centottanta giorni dalla nomina del commissario. 39. Qualora i singoli comuni destinatari delle competenze trasferite dai consorzi ritengano che le funzioni possano essere svolte piu' efficacemente a livello sovracomunale, entro trenta giorni dall'approvazione della legge di riforma di cui al comma 40, possono chiedere che le competenze siano attribuite all'organo sovracomunale nei limiti previsti dalla legge medesima. 40. Entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale approva una legge finalizzata alla riallocazione delle funzioni in materia di aree industriali, secondo gli indirizzi espressi dalle disposizioni previste in materia dalla legge finanziaria dello Stato per l'anno 2008. In caso di mancata approvazione della legge la giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, nomina i commissari per la soppressione e la liquidazione degli enti di dimensione provinciale di cui alla tabella F, parte II, e provvede, previo parere della competente commissione consiliare, da esprimersi entro trenta giorni decorsi i quali il parere si intende acquisito, con analogo provvedimento, da adottarsi entro i successivi novanta giorni, alla riallocazione delle funzioni svolte dagli enti soppressi presso gli enti locali. 41. Fino all'approvazione della legge sui consorzi industriali non e' consentito modificare piante organiche ed incarichi dirigenziali nei consorzi medesimi. 42. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi dal 35 al 40 sono valutati in euro 7.415.000 annui (UPB S06.03.029). 43. L'autorizzazione di spesa di euro 15.000.000 di cui all'art. 23, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 2 del 2007, e' destinata a finanziare programmi di intervento finalizzati a sostenere iniziative integrate di ospitalita' volte al recupero di edifici primati di pregio, di valenza storica o, in linea con il piano paesaggistico regionale, di abitazioni iscritte da almeno cinquanta anni nel catasto urbano, realizzati da imprese o consorzi di imprese attraverso un circuito regionale o interprovinciale; il relativo programma d'intervento e' approvato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di turismo, che deve tener conto anche di progetti gia' presentati nell'ambito della progettazione integrata (UPB S06.02.003). 44. La Regione e' autorizzata a concedere sovvenzioni per le infrastrutturazioni funzionali alle attivita' produttive a favore delle aree industriali, in coerenza con la programmazione regionale in materia di aree comunali e sovracomunali. Il relativo programma di spesa e' approvato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di industria. Per l'anno 2008 e' autorizzato la stanziamento di euro 6.000.000 (UPB S06.03.020). 45. Per il conseguimento delle finalita' previste dal comma 4 dell'art. 23 della legge regionale n. 2 del 2007, relativo alla salvaguardia, alla conservazione, alla promozione e alla valorizzazione dell'artigianato tipico, tradizionale e artistico della Sardegna, e' autorizzata, nell'anno 2008, l'ulteriore spesa di euro 5.000.000 (UPB S06.03.00l). 46. I distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande, in locali esclusivamente adibiti a tale attivita' che, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (disciplina generale delle attivita' commerciali), sono assoggettati alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti o non aperti al pubblico di cui agli articoli 22 e 23 della medesima legge, sono definiti tra le forme speciali di vendita, come indicato all'art. 3 della stessa legge regionale e, pertanto, non limitati nell'orario di apertura e di chiusura. 47. Al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese e nel rispetto della normativa comunitaria vigente, la Regione sostiene lo sviluppo dei consorzi fidi aventi sede operativa in Sardegna e costituiti da piccole e medie imprese dei settori dell'industria, artigianato, cooperazione, commercio, pesca, turismo e servizi `mediante la concessione di contributi destinati all'integrazione dei fondi rischi costituiti presso i confidi stessi. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 (UPB S06.03.001, S06.03.008, S06.03.019, S06.03.028, S06.05.003). Gli atti di fusione dei consorzi esistenti costituiscono un parametro prioritario per la ripartizione delle risorse. 48. La Giunta regionale, su proposta degli assessori competenti, approva le direttive di attuazione dell'intervento di cui al comma 47, stabilendo le modalita' operative e le procedure per la presentazione delle domande di contributo. Per il riparto dei contributi stessi si deve aver riguardo al numero dei soci aderenti ai consorzi e al volume degli affidamenti garantiti o all'ammontare delle garanzie prestate. 49. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere, per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, nei limiti della regola «de minimis», contributi in conto interessi sui prestiti concessi dalle banche o intermediari alle imprese facenti parte di consorzi di garanzia fidi aventi sede legale in Sardegna ed operanti nei settori del commercio, turismo e servizi; la relativa spesa e' valutata in euro 3.000.000 annui (UPB S06.03.009). 50. Al fine di agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese femminili, l'amministrazione regionale e' autorizzata ad istituire, nel rispetto della vigente normativa comunitaria, un fondo di controgaranzia. Dal fondo di controgaranzia sono assistite le garanzie prestate dai consorzi fidi, aventi sede legale e operatia in Sardegna, a fronte di anticipazioni bancarie, prestiti e mutui erogati, per il loro tramite, alle imprese femminili cosi' come definite dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215 (azioni positive per l'imprenditoria femminile), e successive modificazioni e integrazioni. Su proposta dell'assessore competente in materia di lavoro, la giunta regionale, in attuazione delle vigenti disposizioni di legge in materia di trasparenza amministrativa e informazione dei soggetti aventi titolo all'accesso ai benefici, stabilisce le modalita' di attivazione e operative del fondo e i criteri di gestione dello stesso; gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono valutati in euro 500.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 (UPB S06.03.025). 51. Le risorse gia' stanziate nel bilancio regionale per l'anno 2007, pari a euro 1.800.000, quale cofinanziamento disposto ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 28 dicembre 2000, n. 26 (norme a sostegno all'imprenditoria femminile in attuazione della legge 25 febbraio 1992, n. 215), e ricompreso nell'art. 35 della legge regionale n. 2 del 2007, sono conservate quale residuo di stanziamento e sono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie delle istanze considerate idonee relative al VI bando della legge n. 215 del 1992, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 (regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del provvedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile). 52. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), e dal decreto legislativo n. 198 del 2006, la Regione uniforma il proprio ordinamento ed in particolare quanto previsto in materia di imprenditoria femminile dalla legge regionale n. 26 del 2000. A questo fine sono abrogate tutte le disposizioni regionali in contrasto con la suddetta normativa. 53. L'autorizzato, nell'anno 2008, lo stanziamento di euro 200.000 quale contributo all'agenzia regionale delle entrate (ARASE) per la realizzazione di un progetto di domiciliazione delle imprese (UPB S01.04.002). 54. Dopo il comma 8 dell'art. 26 della legge regionale n. 2 del 2007, e' aggiunto il seguente: «8-bis. Il residuo patrimonio dell'osservatorio economico S.r.l. e' trasferito all'agenzia mediante apposito contratto di cessione d'azienda senza il pagamento di alcun corrispettivo, ma con subentro dell'agenzia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi. L'agenzia si fa carico di estinguere tutte le passivita' dell'osservatorio economico S.r.l. sorte fino alla data della sua formale estinzione.». 55. I termini previsti dal comma 16 dell'art. 21 della legge regionale n. 2 del 2007, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2008.