Art. 7. Costituzione di presidi territoriali 1. Al fine di garantire l'ottimale gestione, l'esercizio delle funzioni da parte della Comunita' montana ridelimitata per accorpamento puo' essere svolto, in modo da assicurarne l'esercizio unitario, mediante sportelli unici decentrati di presidio territoriale, di regola istituiti presso i Comuni, competenti per tutti gli adempimenti inerenti ciascuna funzione o servizio e che curino l'acquisizione di tutti gli elementi e atti necessari.