Art. 7.

                Costituzione di presidi territoriali



   1.  Al  fine  di  garantire l'ottimale gestione, l'esercizio delle
funzioni   da   parte   della   Comunita'  montana  ridelimitata  per
accorpamento  puo'  essere svolto, in modo da assicurarne l'esercizio
unitario,   mediante   sportelli   unici   decentrati   di   presidio
territoriale,  di  regola  istituiti  presso i Comuni, competenti per
tutti  gli  adempimenti  inerenti  ciascuna funzione o servizio e che
curino l'acquisizione di tutti gli elementi e atti necessari.