Art. 7 Modifica della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33 recante «Riordinamento delle organizzazioni turistiche» 1. Il comma 3 dell'art. 23 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, e' cosi' sostituito: «3. L'Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e l'Azienda di cura, soggiorno e turismo di Merano, dotate di autonomia amministrativa, hanno personalita' giuridica di diritto pubblico con potesta' statutaria e regolamentare e sono sottoposte al controllo e alla vigilanza della Giunta provinciale. Lo statuto viene deliberato dal rispettivo consiglio d'amministrazione con una maggioranza di due terzi dei componenti alla prima e seconda seduta e con la maggioranza assoluta dalla terza seduta in poi. Lo statuto cosi' deliberato necessita dell'approvazione da parte della Giunta provinciale. Gli organi della rispettiva azienda sono il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori. Il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori vengono nominati dalla Giunta provinciale, venendo proposti due terzi dei rispettivi membri dal comune sede dell'azienda e dalle categorie corrispondenti. L'ammontare massimo delle indennita' del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori viene fissato dalla Giunta provinciale.». 2. Dopo il comma 3 dell'art. 23 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, sono inseriti i seguenti commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 3-septies, 3-octies e 3-nonies: «3-bis. La Giunta provinciale esercita il controllo di legittimita' sulle seguenti delibere: a) i regolamenti e le loro modifiche; b) il bilancio preventivo con programma di attivita', le variazioni di bilancio ed i conti consuntivi; c) il regolamento sul personale e la pianta organica; d) gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di beni immobili. 3-ter. Entro il 30 novembre di ciascun esercizio, la rispettiva azienda deve approvare il relativo bilancio preventivo per l'esercizio seguente e inviarlo alla Giunta provinciale per il controllo di legittimita', corredato del programma dell'attivita' da svolgersi durante l'esercizio stesso. Entro il 30 giugno di ogni anno, la rispettiva azienda approva il relativo conto consuntivo dell'esercizio precedente e lo trasmette alla Giunta provinciale per il controllo di legittimita', corredato delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori. Il presidente, qualora preveda che il bilancio non possa diventare esecutivo entro il 31 dicembre o comunque in caso di mancata esecutivita' entro tale termine, chiede al consiglio di amministrazione l'autorizzazione alla gestione del bilancio con riferimento a quello dell'esercizio scaduto, limitatamente ad un massimo di tre mesi ed ai relativi dodicesimi. 3-quater. Le deliberazioni del consiglio nelle materie di cui alle lettere a), b), c) e d) diventano esecutive, qualora la Giunta provinciale, alla quale devono essere inviate entro quindici giorni dalla data della deliberazione, nel termine di trenta giorni dalla ricezione delle stesse non abbia adottato un provvedimento di annullamento, dandone, entro il medesimo termine, comunicazione all'ente interessato. Il termine e' sospeso per una sola volta se, prima della sua scadenza, il Presidente della Provincia o l'assessore competente chieda chiarimenti o elementi integrativi di' giudizio all'ente deliberante. In tal caso, il termine per l'annullamento riprende a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti. Le deliberazioni decadono, qualora l'ente non ottemperi, entro trenta giorni dal ricevimento, alla richiesta di elementi integrativi di giudizio. 3-quinquies. La Giunta provinciale puo' indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del rendiconto della gestione, con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni. Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro detto termine o di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto della gestione da parte della giunta provinciale, questa provvede alla nomina di un commissario per la redazione del conto stesso. 3-sexies. La Giunta provinciale puo', inoltre, procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione e alla nomina di un commissario per accertate gravi deficienze amministrative, persistenti inadempienze o per altre irregolarita' non compatibili con il normale funzionamento dell'azienda. In questi casi il rinnovo del consiglio e' effettuato entro il termine di tre mesi. 3-septies. Alla struttura dirigenziale ed ai dirigenti dell'Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e dell'Azienda di cura, soggiorno e turismo di Merano sono applicate, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche. La nomina di un dirigente per ente puo' essere conferita anche ad una persona estranea all'amministrazione, fatte salve le altre condizioni di cui all'art. 14, comma 2, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche. 3-octies. Gli incarichi dirigenziali conferiti prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 3-septies sono confermati. 3-nonies. Le aziende gia' istituite alla data di entrata in vigore della presente legge conservano il riconoscimento e la denominazione loro attribuita. Il nuovo statuto deve essere approvato entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine, agli organi nominati vengono applicati gli articoli 33, 34 e 35 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.».