Art. 7 Criteri per la nomina della commissione esaminatrice 1. Una volta conclusa la preselezione per titoli prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), in ottemperanza all'art. 39 della legge provinciale sul personale della Provincia e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 100, comma 3, della legge provinciale sulla scuola, e' nominata la commissione esaminatrice. La commissione e' composta da quattro membri scelti tra esperti di amministrazioni e di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo, gestionale, formativo o educativo e fra dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, anche collocati a riposo, con una anzianita' nella direzione della scuola di almeno cinque anni, anche in deroga al decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 novembre 1998, n. 40-112/Leg (Regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente e di direttore). Tra i quattro membri la Giunta provinciale individua: a) un presidente scelto tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, anche collocati a riposo, che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione in uffici dirigenziali, magistrati amministrativi o contabili o avvocati dello Stato, professori di universita' statali o equiparate; b) il direttore del tirocinio formativo previsto dall'art. 9. 2. Svolge le funzioni di segretario un dipendente scelto tra personale comunque in servizio presso la Provincia, inquadrato in categoria pari o superiore a C livello base e corrispondenti. 3. Per ogni componente della commissione esaminatrice, compreso il segretario, la Giunta provinciale puo' nominare uno o piu' supplenti, che intervengono alle sedute della commissione esaminatrice in caso di assenza o impedimento del componente effettivo. 4. Per la prova concernente la lingua straniera, ai sensi dell'art. 8, comma 2, alla commissione esaminatrice sono aggregati membri aggiunti i quali partecipano alle sole sedute nelle quali si accertano le relative conoscenze. 5. Qualora la prova di preselezione prevista dall'art. 6, comma 1, lettera b), sia effettuata dalla commissione esaminatrice, solo per l'effettuazione di tale prova, la commissione stessa puo' essere integrata da altri membri esperti, nominati dalla Giunta provinciale, in numero massimo pari a sei. In questo caso la commissione puo' operare per sottocommissioni, ferma restando la revisione e l'attribuzione del voto da parte della commissione al completo. Di ogni sottocommissione fa parte almeno un componente della commissione prevista dal comma 1. 6. Se il rapporto d'impiego con la Provincia di uno dei componenti della commissione esaminatrice si risolve per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione esaminatrice, il componente cessa dall'incarico, salvo conferma da parte della Giunta provinciale. 7. Al fine di garantire il regolare funzionamento della commissione d'esame in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.