Art. 7 Organismi di abilitazione dei soggetti preposti al rilascio delle certificazioni energetiche 1. Il rilascio delle certificazioni energetiche e' svolto da soggetti specificamente abilitati da organismi riconosciuti dalla Provincia secondo quanto previsto da questo articolo. 2. Il riconoscimento degli organismi che possono rilasciare l'abilitazione di cui al comma 1 e' effettuato dalla Provincia secondo criteri e modalita' stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, in modo da verificare il possesso di adeguate competenze tecniche e capacita' operative e da assicurare l'imparzialita' nell'esercizio della funzione. Il riconoscimento e' subordinato all'impegno da parte dell'organismo di accettare controlli e verifiche da parte delle strutture o dai soggetti incaricati dalla Provincia. 3. Al fine di favorire la diffusione del sistema di certificazione energetica, la Provincia, nell'ambito degli strumenti offerti dalla vigente normativa, puo' promuovere e partecipare alla costituzione di un organismo di abilitazione ai sensi del comma 2, anche in forma di consorzio di imprese e con eventuale collegamento con il Consorzio Distretto Tecnologico Trentino. 4. Il riconoscimento di cui al comma 2 e' revocato qualora siano accertate reiterate violazioni o gravi irregolarita' nell'esercizio della funzione demandata o nella esecuzione degli impegni assunti, ovvero il venir meno dei requisiti per il riconoscimento. 5. I rapporti tra l'organismo e la Provincia sono regolati da specifica convenzione secondo criteri e modalita' previsti con la deliberazione di cui al comma 2. La predetta deliberazione determina altresi' l'entita' delle tariffe per l'accreditamento, sentiti gli ordini e i collegi professionali interessati. 6. Gli organismi riconosciuti ai sensi di questo articolo svolgono le seguenti funzioni e attivita': a) accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche; b) controllo sui certificati energetici e sull'operato dei soggetti certificatori, da eseguire a campione, anche su segnalazione dei comuni o su richiesta dei privati; c) gestione dell'elenco dei soggetti certificatori abilitati secondo quanto previsto dall'art. 8; d) promozione di attivita' formative per il conseguimento dell'abilitazione, in via complementare con i corsi di formazione promossi dalla Provincia o da altri enti e soggetti, pubblici e privati; e) verifica dei corsi sostenuti e accreditamento dei soggetti che hanno superato con profitto i medesimi corsi; f) l'eventuale utilizzazione del marchio di cui all'art. 86, comma 5, della legge provinciale n. 1 del 2008, nel rispetto di quanto previsto da questo regolamento. 7. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere definiti criteri e modalita' per lo svolgimento delle verifiche in merito al superamento con profitto dei corsi di formazione previsti dalla lettera d) del comma 6, ivi compresa la eventuale designazione da parte della Provincia di componenti esperti nell'ambito delle commissioni di verifica. 8. La Provincia puo' promuovere apposite convenzioni o accordi di programma tra gli organismi previsti da questo articolo e altri enti, organismi o associazioni altamente qualificati, per diffondere l'utilizzo delle certificazioni di sostenibilita' ambientale di cui di cui all'art. 85 della legge provinciale n. 1 del 2008, anche al fine di favorire l'integrazione tra tali certificazioni e le certificazioni energetiche degli edifici; tali iniziative possono essere svolte anche nell'ambito delle azioni di promozione del marchio di cui all'art. 86, comma 5, della medesima legge. Le convenzioni e gli accordi possono disciplinare le forme di riconoscimento reciproco ai fini del rilascio delle certificazioni energetiche e di sostenibilita' ambientale.