Art. 7 
 
Organismi di abilitazione dei soggetti  preposti  al  rilascio  delle
                     certificazioni energetiche 
 
    1. Il rilascio delle  certificazioni  energetiche  e'  svolto  da
soggetti specificamente abilitati  da  organismi  riconosciuti  dalla
Provincia secondo quanto previsto da questo articolo. 
    2. Il  riconoscimento  degli  organismi  che  possono  rilasciare
l'abilitazione di cui  al  comma  1  e'  effettuato  dalla  Provincia
secondo criteri e modalita' stabiliti con deliberazione della  Giunta
provinciale, in modo da verificare il possesso di adeguate competenze
tecniche  e  capacita'  operative  e  da  assicurare  l'imparzialita'
nell'esercizio  della  funzione.  Il  riconoscimento  e'  subordinato
all'impegno  da  parte  dell'organismo  di  accettare   controlli   e
verifiche da parte delle strutture o dai  soggetti  incaricati  dalla
Provincia. 
    3.  Al  fine  di  favorire   la   diffusione   del   sistema   di
certificazione energetica, la Provincia, nell'ambito degli  strumenti
offerti dalla vigente normativa, puo' promuovere e  partecipare  alla
costituzione di un organismo di abilitazione ai sensi  del  comma  2,
anche in forma di consorzio di imprese e con  eventuale  collegamento
con il Consorzio Distretto Tecnologico Trentino. 
    4. Il riconoscimento di cui al comma 2 e' revocato qualora  siano
accertate reiterate violazioni o gravi  irregolarita'  nell'esercizio
della funzione demandata o nella esecuzione  degli  impegni  assunti,
ovvero il venir meno dei requisiti per il riconoscimento. 
    5. I rapporti tra l'organismo e la  Provincia  sono  regolati  da
specifica convenzione secondo criteri e  modalita'  previsti  con  la
deliberazione di cui al comma 2. La predetta deliberazione  determina
altresi' l'entita' delle tariffe per  l'accreditamento,  sentiti  gli
ordini e i collegi professionali interessati. 
    6.  Gli  organismi  riconosciuti  ai  sensi  di  questo  articolo
svolgono le seguenti funzioni e attivita': 
      a) accreditamento dei  soggetti  abilitati  al  rilascio  delle
certificazioni energetiche; 
      b) controllo sui  certificati  energetici  e  sull'operato  dei
soggetti certificatori, da eseguire a campione, anche su segnalazione
dei comuni o su richiesta dei privati; 
      c) gestione dell'elenco dei  soggetti  certificatori  abilitati
secondo quanto previsto dall'art. 8; 
      d) promozione  di  attivita'  formative  per  il  conseguimento
dell'abilitazione, in via complementare con  i  corsi  di  formazione
promossi dalla Provincia o da  altri  enti  e  soggetti,  pubblici  e
privati; 
      e) verifica dei corsi sostenuti e accreditamento  dei  soggetti
che hanno superato con profitto i medesimi corsi; 
      f) l'eventuale utilizzazione del marchio di  cui  all'art.  86,
comma 5, della legge provinciale n.  1  del  2008,  nel  rispetto  di
quanto previsto da questo regolamento. 
    7. Con deliberazione  della  Giunta  provinciale  possono  essere
definiti criteri e modalita' per lo svolgimento  delle  verifiche  in
merito al superamento con profitto dei corsi di  formazione  previsti
dalla lettera d) del comma 6, ivi compresa la eventuale  designazione
da parte della Provincia  di  componenti  esperti  nell'ambito  delle
commissioni di verifica. 
    8. La Provincia puo' promuovere apposite convenzioni o accordi di
programma tra gli organismi previsti da questo articolo e altri enti,
organismi  o  associazioni  altamente  qualificati,  per   diffondere
l'utilizzo delle certificazioni di sostenibilita' ambientale  di  cui
di cui all'art. 85 della legge provinciale n. 1 del  2008,  anche  al
fine  di  favorire  l'integrazione  tra  tali  certificazioni  e   le
certificazioni energetiche degli  edifici;  tali  iniziative  possono
essere svolte  anche  nell'ambito  delle  azioni  di  promozione  del
marchio di cui  all'art.  86,  comma  5,  della  medesima  legge.  Le
convenzioni  e  gli  accordi  possono  disciplinare   le   forme   di
riconoscimento reciproco ai fini del  rilascio  delle  certificazioni
energetiche e di sostenibilita' ambientale.