Art. 7 Segretario generale 1. E' istituita la figura del segretario generale, individuato nel presidente del comitato. 2. Il segretario generale: a) presiede il comitato; b) garantisce il coordinamento delle attivita' dell'Autorita' di bacino; c) e' il referente tecnico-amministrativo dell'Autorita' di bacino anche nei rapporti con i soggetti pubblici.