Art. 7 
 
                         Segretario generale 
 
    1. E' istituita la figura del  segretario  generale,  individuato
nel  presidente del comitato. 
    2. Il segretario generale: 
      a) presiede il comitato; 
      b) garantisce il coordinamento delle  attivita'  dell'Autorita'
di bacino; 
      c) e' il  referente  tecnico-amministrativo  dell'Autorita'  di
bacino anche nei rapporti con i soggetti pubblici.