Art. 7 
 
 Personale sanitario e amministrativo del centro regionale trapianti 
 
    1. Al  centro  regionale  trapianti  e'  assegnato,  dall'Azienda
sanitaria che ne ospita la sede, il personale del ruolo  sanitario  e
del ruolo amministrativo individuato nelle direttive regionali di cui
all'art. 2, comma 1, lettera f).