Art. 7 Formazione del personale regionale 1. La Giunta e il Consiglio regionali programmano corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale regionale finalizzati alla conoscenza digitale e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. A tal fine individuano, nell'ambito della propria dotazione organica, il personale da adibire alle attivita' di individuazione dei dati pubblici da rendere disponibili per il riutilizzo e la digitalizzazione, secondo quanto stabilito nei rispettivi regolamenti di organizzazione.