Art. 7.
                          Ripartizione fondi
 
  La  Regione,  ogni anno, dopo l'approvazione del bilancio, provvede
al riparto dei fondi, destinati quali contributi in  conto  interessi
da  erogare  agli istituti di credito che effettuano le operazioni di
cui all'art. 1, lettera B), tra le Cooperative artigiane di garanzia.
   Tale riparto viene effettuato proporzionalmente al numero dei soci
di ciascuna cooperativa.
   Le   somme   ripartite   costituiscono  il  limite  massimo  delle
operazioni creditizie che possono essere effettuate nell'anno.
   Tali  somme  sono  depositate dalla regione presso gli istituti di
credito indicati da ciascuna cooperativa e gli interessi maturati  su
tali  depositi  costituiscono  una  integrazione  del plafond messo a
disposizione.
   Entro  il  30 settembre di ogni anno la regione verifica l'impiego
dei  finanziamenti  ripartiti   e   provvede   ad   eventuale   nuova
ripartizione.