Art. 7.
                        Adesione all'Istituto
 
   Possono  aderire all'Istituto altre Regioni, amministrazioni dello
Stato, enti pubblici, enti locali, istituti di credito,  associazioni
economiche   e   di   categoria,  centri  ed  organismi  di  ricerca,
istituzioni culturali a carattere pubblico o privato.
   L'adesione all'Istituto comporta l'obbligo della corresponsione di
un contributo annuale, stabilito dal consiglio  regionale  entro  tre
mesi   dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  ovvero  dal
consiglio di amministrazione.
   Qualora   il   contributo  non  venga  erogato,  il  consiglio  di
amministrazione  delibera  la  decadenza  da  aderente   all'Istituto
dell'ente   inadempiente,   nonche'   la  decadenza  degli  eventuali
rappresentanti dell'ente inadempiente in seno agli organi.