Art. 7. Adesione all'Istituto Possono aderire all'Istituto altre Regioni, amministrazioni dello Stato, enti pubblici, enti locali, istituti di credito, associazioni economiche e di categoria, centri ed organismi di ricerca, istituzioni culturali a carattere pubblico o privato. L'adesione all'Istituto comporta l'obbligo della corresponsione di un contributo annuale, stabilito dal consiglio regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero dal consiglio di amministrazione. Qualora il contributo non venga erogato, il consiglio di amministrazione delibera la decadenza da aderente all'Istituto dell'ente inadempiente, nonche' la decadenza degli eventuali rappresentanti dell'ente inadempiente in seno agli organi.