Art. 7. (art. 7 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3) (art. 5 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51) Istituzione del registro delle imprese artigiane 1. L'esercizio in proprio di un'attivita' artigiana e' soggetto all'iscrizione nel registro delle imprese artigiane, istituito presso la camera di commercio. Per effetto dell'iscrizione il titolare dell'impresa e' investito della piena responsabilita' inerente alla gestione della medesima. E' altresi' soggetta all'iscrizione nel registro di cui sopra l'attivita' di consorzi, comunioni d'interesse ed altre forme associative fra imprese artigiane iscritte a loro volta nel registro di cui al presente articolo, aventi per oggetto la collaborazione interaziendale. 2. Il registro delle imprese artigiane e' composto di quattro sezioni, nelle quali vengono iscritte rispettivamente: a) nella prima sezione le imprese individuali; b) nella seconda sezione le societa' di persone (societa' in partecipazione, di fatto, in nome collettivo e societa' in accomandita semplice) e le cooperative; c) nella terza sezione i consorzi e le comunioni di interesse ed altre forme associative di collaborazione interaziendale; d) nella quarta sezione le imprese che esercitano un'attivita' artigiana in via secondaria. 3. L'iscrizione nel registro delle imprese deve contenere: a) nome, cognome, luogo e data di nascita, nonche' la residenza del titolare dell'impesa; b) gli estremi dell'iscrizione all'albo degli artigiani, di cui all'art. 17; c) la ragione sociale dell'impresa; d) l'esatta descrizione dell'attivita' esercitata; e) la sede dell'impresa principale e le sedi secondarie; f) altre attivita' svolte contemporaneamente; g) le indicazioni necessarie ai fini delle assicurazioni sociali e contro le malattie; h) il diritto alla continuazione dell'esercizio di impresa di cui all'art. 6, nonche' gli estremi dell'iscrizione all'albo degli artigiani della persona abilitata; i) la data di inizio dell'attivita'; j) il numero di codice fiscale. 4. Il registro delle imprese artigiane e' tenuto dalla commissione provinciale dell'artigianato. 5. L'iscrizione nel registro delle imprese artigiane sostituisce l'iscrizione di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011. 6. L'iscrizione nel registro delle imprese artigiane implica il riconoscimento della qualifica artigiana dell'impresa e comporta l'applicazione nei confronti della stessa e del titolare delle disposizioni legislative e amministrative concernenti il settore artigiano.