Art. 7.
          (art. 7 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)
          (art. 5 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51)
           Istituzione del registro delle imprese artigiane
 
   1.  L'esercizio  in  proprio di un'attivita' artigiana e' soggetto
all'iscrizione nel registro delle imprese artigiane, istituito presso
la  camera  di  commercio.  Per  effetto  dell'iscrizione il titolare
dell'impresa e' investito della piena responsabilita'  inerente  alla
gestione della medesima.
   E'  altresi'  soggetta  all'iscrizione  nel  registro di cui sopra
l'attivita'  di  consorzi,  comunioni  d'interesse  ed  altre   forme
associative  fra imprese artigiane iscritte a loro volta nel registro
di cui al presente articolo, aventi  per  oggetto  la  collaborazione
interaziendale.
   2.  Il  registro  delle  imprese  artigiane e' composto di quattro
sezioni, nelle quali vengono iscritte rispettivamente:
    a) nella prima sezione le imprese individuali;
    b)  nella  seconda  sezione  le  societa' di persone (societa' in
partecipazione,  di  fatto,  in  nome  collettivo   e   societa'   in
accomandita semplice) e le cooperative;
     c) nella terza sezione i consorzi e le comunioni di interesse ed
altre forme associative di collaborazione interaziendale;
    d)  nella  quarta  sezione le imprese che esercitano un'attivita'
artigiana in via secondaria.
   3. L'iscrizione nel registro delle imprese deve contenere:
    a)  nome,  cognome, luogo e data di nascita, nonche' la residenza
del titolare dell'impesa;
    b)  gli  estremi dell'iscrizione all'albo degli artigiani, di cui
all'art. 17;
    c) la ragione sociale dell'impresa;
    d) l'esatta descrizione dell'attivita' esercitata;
    e) la sede dell'impresa principale e le sedi secondarie;
    f) altre attivita' svolte contemporaneamente;
    g)  le indicazioni necessarie ai fini delle assicurazioni sociali
e contro le malattie;
     h)  il  diritto  alla continuazione dell'esercizio di impresa di
cui all'art. 6, nonche' gli estremi  dell'iscrizione  all'albo  degli
artigiani della persona abilitata;
    i) la data di inizio dell'attivita';
    j) il numero di codice fiscale.
   4. Il registro delle imprese artigiane e' tenuto dalla commissione
provinciale dell'artigianato.
   5.  L'iscrizione  nel registro delle imprese artigiane sostituisce
l'iscrizione di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.
   6.  L'iscrizione  nel  registro delle imprese artigiane implica il
riconoscimento della  qualifica  artigiana  dell'impresa  e  comporta
l'applicazione  nei  confronti  della  stessa  e  del  titolare delle
disposizioni legislative  e  amministrative  concernenti  il  settore
artigiano.