Art. 7.
 
   Le prove del concorso di selezione, per ciascun tipo di strumento,
avranno luogo  davanti  ad  una  commissione  nominata  dalla  giunta
regionale  composta:  dal  presidente  sovrintendente  della gestione
autonoma dei concerti dell'Accademia nazionale di  S.  Cecilia  o  da
persona  da  lui  delegata, dall'assessore alla cultura della regione
Lazio o da persona da lui delegata, dal direttore  del  conservatorio
di  musica di S. Cecilia. La commissione provvede ad eleggere dal suo
seno la carica di presidente della commissione stessa. La commissione
e'  integrata  di  volta  in  volta  da  due  esperti nello strumento
musicale specifico, designati dal presidente sovrintendente  d'intesa
con  l'assessore  alla  cultura. La votazione e' espressa in decimi e
frazioni. Il giudizio della commissione e' inappellabile. Al  termine
della   selezione   la   commissione  compila  la  graduatoria  degli
"effettivi" e dei "supplenti". Gli "effettivi" non  possono  superare
il  numero dei posti dell'organico base dell'orchestra. I "supplenti"
potranno  essere  chiamati  per  sostituire  gli  effettivi  assenti,
dimissionari  o  decaduti oppure per integrare l'organico base quando
il repertorio da eseguire lo richieda.