Art. 7. Le prove del concorso di selezione, per ciascun tipo di strumento, avranno luogo davanti ad una commissione nominata dalla giunta regionale composta: dal presidente sovrintendente della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia nazionale di S. Cecilia o da persona da lui delegata, dall'assessore alla cultura della regione Lazio o da persona da lui delegata, dal direttore del conservatorio di musica di S. Cecilia. La commissione provvede ad eleggere dal suo seno la carica di presidente della commissione stessa. La commissione e' integrata di volta in volta da due esperti nello strumento musicale specifico, designati dal presidente sovrintendente d'intesa con l'assessore alla cultura. La votazione e' espressa in decimi e frazioni. Il giudizio della commissione e' inappellabile. Al termine della selezione la commissione compila la graduatoria degli "effettivi" e dei "supplenti". Gli "effettivi" non possono superare il numero dei posti dell'organico base dell'orchestra. I "supplenti" potranno essere chiamati per sostituire gli effettivi assenti, dimissionari o decaduti oppure per integrare l'organico base quando il repertorio da eseguire lo richieda.