Art. 7. Modalita' di accertamento delle violazioni 1. Le violazioni di cui al precedente art. 3 sono accertate mediante processo verbale redatto in triplice copia che contiene: a) l'indicazione del tempo e del luogo dell'accertamento; b) le generalita' e la qualifica del verbalizzante, nonche' la compagnia di appartenenza; c) le generalita' del trasgressore e nell'ipotesi prevista dall'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quando sia possibile, del soggetto tenuto alla sorveglianza sullo stesso; d) l'eventuale indicazione degli obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689; e) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, degli strumenti e dei mezzi impiegati dal trasgressore, nonche' le generalita' di persone in grado di testimoniare sui fatti oggetto della violazione; f) l'indicazione specifica delle norme la cui violazione viene contestata; g) l'annotazione delle eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore, se, presente all'atto della contestazione; h) l'individuazione dell'ente o dell'organo al quale il trasgressore ha la facolta' di presentare scritti difensivi e documenti, nonche' richiesta di audizione, secondo quanto prescritto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689; i) la firma del verbalizzante. 2. Nei cinque giorni successivi all'accertamento della trasgressione, copia del verbale deve essere consegnata, personalmente dall'accertante o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, all'autorita' competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571. 3. Alle successive fasi del procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.