Art. 7.
                        Norme di funzionamento
 
   1.  I  laboratori  privati  di  analisi  cliniche, non possono, di
norma,  utilizzare  metodiche  che  implichino  l'uso   di   sostanze
radioattive.  Limitatamente  agli  esami  radioimmunologici in vitro,
sono  ammessi  all'uso  delle  sostanze  radioattive   i   laboratori
specialistici   ed   i   laboratori  generali  di  base  con  sezioni
specialistiche  operanti   nelle   specialita'   di   endocrinologia,
tossicologia  farmacologica ed industriale, nonche', quelli operantti
nella  specialita'  di  microbiologia,  immunologia  ed  allergologia
limitatamente alle prove allergologiche.
   2.   Un   regolamento   regionale,  da  emanarsi  entro  sei  mesi
dall'entrata in vigore della presente  legge,  stabilisce  gli  esami
eseguibili  da ognuno dei tipi di laboratorio previsti dal precedente
art. 3. Lo stesso regolamento stabilisce norme per l'omogeneizzazione
dei sistemi di refertazione e di registrazione dei dati d'archivio.
   3.  I  laboratori  di  analisi  cliniche  devono  essere aperti al
pubblico tutti i giorni non festivi. Puo' essere ammessa la  chiusura
nella giornata di sabato.
   4.  L'attivita'  del  laboratorio  si articola nelle fasi previste
nell'allegato E.
   5. Il laboratorio non puo' accettare campioni provenienti da altri
laboratori o da altri operatori sanitari, salvo i casi  previsti  dai
successivi commi.
   6.  E'  ammesso  il  prelievo  domiciliare  quando vi siano motivi
documentati di urgenza clinica e di impossibilita'  di  movimento  da
parte  dell'utente,  sempreche'  non  esistano possibili interferenze
negative sui risultati a causa del trasporto del  materiale  e  della
sua conservazione.
   7.  Analogamente  e'  ammessa  l'attivita'  di prelievo esercitata
saltuariamente   in   istituti   di   ricovero   per   anziani    non
autosufficienti,  in  luoghi  di  lavoro  ed  ovunque  le conddizioni
obiettive dei pazienti rendano sconsigliabile il loro spostamento.
   8.  Il  prelievo  esterno  e'  comunque ammesso limitatamente agli
esami i cui risultati non subiscano alterazioni a cause del trasporto
o della conservazione dei campioni prelevati.