Art. 7. Attivita' delle Unita' Sanitarie Locali in materia di veterinaria, ambiti territoriali servizi multizonali e servizi comuni 1. Le Unita' Sanitarie Locali esercitano le attivita' relative alla materia veterinaria di primo livello e di pronto intervento di norma nei distretti sanitari di base; le disposizioni concernenti il raggruppamento di funzioni omogenee in unico Servizio nella Unita' Sanitaria Locale non si applicano per la materia veterinaria. 2. Il Consiglio regionale, sentiti i Comuni interessati, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, puo' disporre l'organizzazione del Servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria comprendente ambiti territoriali di piu' Unita' Sanitarie Locali, ferma in ogni caso l'uniformita' delle prestazioni, anche specialistiche, in tutti i Comuni interessati. 3. Le Unita' Sanitarie Locali possono stipulare convenzioni per l'esercizio di servizi comuni.