Art. 7.
               Attivita' delle Unita' Sanitarie Locali
            in materia di veterinaria, ambiti territoriali
                 servizi multizonali e servizi comuni
 
   1.  Le  Unita'  Sanitarie  Locali esercitano le attivita' relative
alla materia veterinaria di primo livello e di pronto  intervento  di
norma  nei distretti sanitari di base; le disposizioni concernenti il
raggruppamento di funzioni omogenee in unico  Servizio  nella  Unita'
Sanitaria Locale non si applicano per la materia veterinaria.
   2.  Il  Consiglio  regionale, sentiti i Comuni interessati, tenuto
conto dei parametri di cui all'art. 16 della legge 23 dicembre  1978,
n.  833,  puo'  disporre  l'organizzazione  del  Servizio di Igiene e
Assistenza  Veterinaria  comprendente  ambiti  territoriali  di  piu'
Unita'  Sanitarie  Locali,  ferma  in  ogni  caso l'uniformita' delle
prestazioni, anche specialistiche, in tutti i Comuni interessati.
   3.  Le  Unita'  Sanitarie Locali possono stipulare convenzioni per
l'esercizio di servizi comuni.