Art. 7.
          Requisiti per l'ammissione all'esame di idoneita'
 
   1.  Ai  fini  dell'ammissione all'esame di idoneita' gli aspiranti
all'esercizio  dell'attivita'  di  organizzatore   professionale   di
congressi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
     a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Comunita'
europea.  Sono  equiparati  i  cittadini  extra  comunitari che hanno
regolarizzato  la  loro  posizione  ai  sensi  del  decreto-legge  30
dicembre  1989,  n.  416  convertito con modificazioni nella legge 28
febbraio 1990, n. 39;
     b) residenza in un comune della Liguria;
     c) eta' non inferiore ad anni diciotto;
     d) godimento dei diritti civili e politici;
     e) possesso del diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado (maturita') o di diploma conseguito all'estero per il quale sia
stata valutata l'equivalenza dalla competente autorita' italiana;
     f) pratica di almeno un anno presso imprese operanti nel settore
congressuale con funzioni non inferiori a quelle di concetto;
     g)  conoscenza  di  due  o  piu'  lingue  straniere  fra  quelle
maggiormente  diffuse  in  Europa  (francese,  inglese,  spagnolo   e
tedesco).