Art. 7. Requisiti per l'ammissione all'esame di idoneita' 1. Ai fini dell'ammissione all'esame di idoneita' gli aspiranti all'esercizio dell'attivita' di organizzatore professionale di congressi devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Comunita' europea. Sono equiparati i cittadini extra comunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39; b) residenza in un comune della Liguria; c) eta' non inferiore ad anni diciotto; d) godimento dei diritti civili e politici; e) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (maturita') o di diploma conseguito all'estero per il quale sia stata valutata l'equivalenza dalla competente autorita' italiana; f) pratica di almeno un anno presso imprese operanti nel settore congressuale con funzioni non inferiori a quelle di concetto; g) conoscenza di due o piu' lingue straniere fra quelle maggiormente diffuse in Europa (francese, inglese, spagnolo e tedesco).