Art. 7.
 
   Presso gli Enti di appartenenza di cui al precedente art. 2, primo
comma,   lettera  a),  l'utilizazione  del  personale  dipendente  in
servizio con incarico a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre
1992 e' finalizzata all'attuazione delle attivita' formative affidate
agli  stessi  Enti,  nonche',  in   relazione   agli   obiettivi   di
flessibilita'  contenuti nei piani di formazione professionale, anche
in  posizione  di  mobilita'  all'interno   del   sistema   formativo
regionale, in conformita' alla normativa vigente in materia.