Art. 7. Presso gli Enti di appartenenza di cui al precedente art. 2, primo comma, lettera a), l'utilizazione del personale dipendente in servizio con incarico a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1992 e' finalizzata all'attuazione delle attivita' formative affidate agli stessi Enti, nonche', in relazione agli obiettivi di flessibilita' contenuti nei piani di formazione professionale, anche in posizione di mobilita' all'interno del sistema formativo regionale, in conformita' alla normativa vigente in materia.