Art. 7.
 
Criteri  e  procedure  per  il riconoscimento e l'iscrizione all'Albo
regionale
 
         delle Associazioni per la protezione degli animali
 
   1. Possono presentare domanda  di  iscrizione  all'Albo  Regionale
delle  Associazioni  per la protezione degli animali, le Associazioni
iscritte al registro regionale delle Organizzazioni  di  volontariato
di cui alla deliberazione 339-C.R. 2899 del 3 marzo 1992:
    -  il  cui  Statuto  indichi  la  protezione  degli animali quale
finalita';
    - che operano nel settore con programmi ed attivita' documentate,
nel rispetto delle leggi vigenti, da almeno 3 anni;
    -  che  sono  rappresentate  da  almeno  400  soci  residenti  in
Piemonte.
   2.  La  documentazione  relativa alle attivita' svolte in Piemonte
per  la  protezione  degli  animali,  dovra'  essere  indirizzata  al
presidente  della Giunta Regionale che comunichera' alle Associazioni
interessate l'accoglimento o il diniego della domanda entro 60 giorni
dalla    presentazione    della    medesima,    previa    istruttoria
dell'Assessorato alla Sanita'.
   3.  La  Regione  puo'  effettuare  verifiche sulla sussistenza dei
requisiti di cui al presente articolo, disponendo,  in  caso  di  non
conformita',    la   cancellazione   dall'albo   della   Associazione
interessata.